Il 16 giugno 2021 scade l’acconto IMU 2021. Non tutti devono andare alla cassa per il pagamento, in quanto, il legislatore, in considerazione delle conseguenze negative per l’economia del Paese derivante dall’emergenza Covid-19, ha deciso l’esenzione acconto IMU 2021 per alcune categorie di immobili.
Tra questi rientrano gli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.
Esenzione acconto IMU 2021: dagli stabilimenti balneari agli agriturismo
Il comma 599 della Legge d bilancio 2021, ha stabilito l’esenzione dall’acconto IMU 2021 per gli immobili in cui sono svolte le seguenti attività:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali
- alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Condizione fondamentale ai fini dell’esenzione è che il possessore dell’immobile (inteso come proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, come ad esempio usufrutto, enfiteusi, ecc.) sia colui che svolge l’attività in tali immobili.
Al fine di ristorare i comuni del mancato gettito tributario derivante dalla presente agevolazione IMU 2021, è stato istituito un fondo da 79,1 milioni di euro per l’anno 2021.
Esenzione IMU 2020: dal decreto Rilancio al decreto Ristori
Per completezza informativa ricordiamo, l’art. 177 del decreto Rilancio, aveva esentato dall’acconto IMU 2020 i possessori di immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali
- classificati nella categoria catastale D2, vale a dire agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi
- in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
La condizione da rispettare ai fini dell’esenzione era sempre che i relativi possessori degli immobili fossero anche i gestori dell’attività in essa svolta.
Successivamente l’art. 78 del decreto Agosto ha esteso, per i citati immobili, l’esenzione anche al saldo IMU 2020. Inoltre ha stabilito l’esenzione dal solo saldo IMU 2020 per immobili, rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Lo stesso decreto Agosto ha previsto per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea.
Infine il decreto Ristori ha stabilito:
- l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi
- l’estensione della cancellazione della seconda rata IMU per l’anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona.
Ciò, sempre a condizione che i possessori siano anche coloro che svolgono la relativa attività imprenditoriale in detti immobili.
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