Acconto IMU 2021 non pagato: subito il ravvedimento “sprint”

In caso di omesso/insufficiente versamento dell’acconto IMU 2021, è possibile subito rimediare attraverso il c.d. ravvedimento sprint entro il 30 giugno 2021
3 anni fa
1 minuto di lettura
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Tra le scadenze fiscali di questo mese di giugno ricade l’acconto IMU 2021. L’ultimo giorno utile per il versamento è fissato al 16 giugno 2021 (il saldo, invece, è previsto al 16 dicembre 2021).

Chi, entro la suddetta data non dovesse provvedere al pagamento di quanto dovuto oppure dovesse versare un importo inferiore, non ha ragione di temere subito sanzioni pesanti da parte del comune, in quanto potrà mettersi spontaneamente in regola ricorrendo al ravvedimento operoso e se lo fa nei primi 14 giorni ciò che dovrà corrispondere come sanzione ed interessi sarà a dir poco irrisorio (c.d. ravvedimento sprint).

Ricordiamo che ravvedersi significa rimediare spontaneamente alla violazione commessa, versando:

  • l’imposta dovuta
  • la sanzione (ridotta)
  • gli interessi al tasso annuo legale per ciascun giorno di ritardo).

Il ravvedimento sprint dell’acconto IMU 2021

Il ravvedimento sprint è quello che si configura se fatto nei primi 14 giorni dal termine ordinario di versamento. Quindi, con riferimento all’acconto IMU 2021, si definisce “sprint” il ravvedimento fatto entro il 30 giugno 2021.

In questo caso la regolarizzazione comporta l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo. Quindi, ciò significa, una sanzione massima dell’1,4% se ci si ravvede il 14° giorno.

Esempio

Il contribuente omette di versare, entro il 16 giugno 2021, l’acconto IMU 2021 di euro 200,00. Questi decide di ravvedersi il giorno mercoledì 23 giugno 2021. In tal caso, per mettersi in regola il contribuente il giorno 23 giugno 2021 deve versare:

  • Acconto IMU 2021 = 200,00 euro
  • Sanzione da ravvedimento = 200 x (0,1% x 7 giorni) = 200 x 0,7% = 1,40 euro
  • Interessi al tasso annuo legale per i giorni di ritardi (7 giorni).

In caso di ravvedimento non sono previsti codici tributo specifici per il versamento della sanzione e degli interessi. Questi, infatti, andranno versati con lo stesso codice tributo dell’IMU omessa.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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