Manca ancora qualche giorno alla scadenza di versamento dell’acconto IMU 2022. Appuntamento al 16 giugno. Il saldo, invece, è per il 16 dicembre.
C’è chi per dimenticanza non andrà alla cassa. A questi si aggiungeranno coloro che di proposito salteranno la scadenza aspettando tempi migliori per le proprie tasche. Questi sanno però di poter contare sulla possibilità di rimedio spontaneo all’omesso versamento, grazie al ravvedimento operoso.
Chi, infatti, non paga l’imposta alla data stabilita o versa in misura insufficiente, potrà poi spontaneamente pagare (prima che il fisco se ne accorga):
- il tributo omesso
- la sanzione, ridotta rispetto a quella piena
- gli interessi (al tasso legale annuo e per ciascun giorno di ritardo nel versamento).
Solo pagando le predette tre voci, il contribuente potrà ritenersi in regola con l’erario, e quindi, non ricevere alcuna sanzione.
Le sanzioni ridotte per l’acconto IMU 2022
In caso di omesso/insufficiente versamento dell’acconto IMU 2022, si rendono applicabili le sanzioni ridotte di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997, ossia:
- 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%), se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dal termine ordinario di scadenza previsto (c.d. ravvedimento sprint)
- 1,5% (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto
- 1,67 % (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto
- 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022
- 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022
- 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022
- 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Esempio pratico
Il sig.
- 700 x 3,75% = 26,25 euro
A ciò bisogna aggiungere gli interessi per i 167 giorni di ritardo nel versamento. Il tutto andrà versato con lo stesso codice tributo previsto per l’imposta (per sanzione ed interessi non è previsto specifico codice tributo).