Era ieri, 16 giugno 2022, l’ultimo giorno per pagare l’acconto IMU 2022. Il saldo scade il 16 dicembre.
Per chi è andato in tempo alla cassa nessuna conseguenza. C’è però chi ha saltato la scadenza (per volere o per dimenticanza). Nulla è perduto. Prima che il comune si accorga dell’inadempienza è possibile mettersi spontaneamente in regola.
C’è il ravvedimento operoso da poter sfruttare. Ciò comporta, tuttavia, un costo. Il contribuente, oltre all’imposta omessa dovrà versare anche interessi e sanzione (ridotta).
Acconto IMU 2022, il costo del ritardo
Gli interessi e la sanzione da ravvedimento operoso, per l’acconto IMU 2022 aumentano in misura direttamente proporzionale al ritardo.
In particolare, nell’ipotesi di omesso/insufficiente versamento del tributo si rendono applicabili le sanzioni ridotte di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997), ossia:
- 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%), se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dal termine ordinario di scadenza previsto (c.d. ravvedimento sprint)
- 1,5% (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto
- 1,67 % (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto
- 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022
- 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022
- 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022
- 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Un caso di ravvedimento operoso IMU
Il sig. Bianchi non ha versato entro il 16 giugno l’acconto IMU 2022 di 800 euro.
- 800 x 3,75% = 30,00 euro
Oltre alla sanzione occorre pagare anche gli interessi per i 225 giorni di ritardo nel versamento (dal 17 giugno 2022 al 27 gennaio 2023). Il versamento è da farsi con lo stesso codice tributo previsto per l’imposta (quindi, per sanzione ed interessi non è previsto specifico codice tributo).