Entro Mercoledì 16 giugno deve essere pagato l’acconto IMU 2021. Il contribuente può decidere di pagare alla stessa data sia la prima che la seconda rata, effettuando l’eventuale conguaglio a dicembre, sulla base delle aliquote pubblicate successivamente dal comune in cui si trova l’immobile.
Eventuali carenti od omessi versamenti rispetto alla data del 16 giugno possono essere sanati versando le sanzioni ridotte in ravvedimento operoso.
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Acconto IMU al 16 giugno
Entro il 16 giugno deve esser versato l’acconto IMU 2021.
Nello specifico, sulla base del comma 767 della Legge n° 160/2019, Legge di bilancio 2020, le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 2021:
- devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021,
- affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021.
Il rispetto di tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti. In caso contrario ossia mancato rispetto dei termini citati, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
Lo scorso anno le suddette date erano state oggetto di proroga causa emergenza Covid-19.
Venendo alla scadenza del 16 giugno, il versamento della prima rata e’ pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Si ricorda che dallo scorso anno si parla di nuova IMU, frutto dell’accorpamento di IMU e TASI.
Le aliquote applicabili
Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. Al contrario sono variate le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.
Sempre in merito alle esenzioni, gli immobili che prima erano esenti ora sono assoggettati alla nuova IMU con applicazione delle aliquote base TASI ovvero:
- Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 permille, aliquota massima 1 permille, oppure ridotta fino all’azzeramento;
- Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 permille, aliquota massima 2,5 permille, oppure ridotta fino all’azzeramento;
- Terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 permille, aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all’azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).
- Immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 permille (7,6 permille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 permille, aliquota minima 7,6 permille.
Omesso o carente versamento IMU: il ravvedimento
Eventuali carenti od omessi versamenti rispetto alla data del 16 giugno, possono essere sanati in ravvedimento operoso, ex art.13 del D.Lgs 472/1997.
Il versamento si può effettuare con F24, con bollettino di conto corrente postale e utilizzando la piattaforma PagoPA.
Dal 1° gennaio 2021, il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020).
La sanziona che si applica agli omessi o carenti versamenti IMU è quella di cui all’art.13 del D.Lgs 471/1997.
Nello specifico:
- 30% per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a 90 giorni;
- 15% per i versamenti con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo.
A tali sanzioni si applica il ravvedimento operoso.
Il ravvedimento IMU
La riduzione sanzionatoria applicabile alle suddette sanzioni, varia a seconda dal momento in cui decidiamo di regolarizzare i carenti od omessi versamenti.
Attenzione, per beneficiare del ravvedimento operoso, è necessario che la violazione (carente od omesso versamento):
- non sia stata gia’ constatata e
- comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Ad ogni modo, le sanzioni da versare in ravvedimento operoso per regolarizzare gli omesso o i carenti versamenti IMU al 16 giugno sono:
- 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%), se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dal termine ordinario di scadenza previsto per il versamento;
- 1,5% (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto (16 giugno);
- 1,67 % (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto (16 giugno);
- 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2021(30 giugno 2022 o entro un anno dalla scadenza del versamento se non c’è obbligo di dichiarazione;
- 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022 (30 giugno 2023) o se non c’è obbligo di dichiarazione, dopo un anno ma entro 2 anni dalla scadenza del versamento;
- 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022 o se non c’è obbligo di dichiarazione, oltre due anni dal termine fissato per il versamento;
- 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.ennaio 1929, n. 4.
In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c’è nuova dichiarazione IMU, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
Difatti, è ammesso anche il ravvedimento oltre l’anno. Grazie all’intervento di cui all’art.10-bis del D.L. 124/2019.
Non è ammesso il ravvedimento frazionato.
Un esempio pratico
Ipotizziamo che, alla data del 16 giugno, un contribuente avrebbe dovuto versare l’acconto IMU per un immobile acquistato in data 10 marzo 2021.
Ipotizziamo il seguente calcolo:
- rendita catastale 400 €*5%(rivalutazione rendita catastale)= 420 €;
- rendita catastale rivalutata per coefficiente 160= 67.200 €;
- 67.200* l’aliquota pari a 10,6 per mille= 712,32 euro
La 1° rata sarà pari a 712/12*4(mesi da marzo a giugno)=237 €.
Ipotizziamo che lo stesso soggetto alla data del 16 giugno ometta di effettuare il versamento. Si ravvede in data 21 luglio 2021 (35 gg di ritardo).
In tale casa, sarà tenuto a versare:
- il tributo pari a 237 euro;
- la sanzione pari a 3,96 euro (1,67%*237 euro).
In tale caso, non si versano interessi perchè inferiori all’importo minimo riportabile in F24 ossia 1,04 euro.
Attenzione, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Nell’F24 dovrà essere barrata la casella ravvedimento operoso.
Acconto IMU: gli ultimi chiarimenti
Proprio sulla 1° rata IMU, la scorsa settimana, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilasciato alcuni chiarimenti.
Nello specifico è stato messo in evidenza che:
- l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”;
- “il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”.
Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi (da giugno a dicembre).
Dunque, l’acconto IMU è dovuto sulla base dei mesi di possesso del 1° semestre.
Per ogni semestre il versamento è effettuato verificando le effettive condizioni ossia quote e periodi di possesso.