Entro il 27 dicembre deve essere pagato l’acconto Iva. L’adempimento non riguarda, ad esempio, i contribuenti in regime forfetario, quelli che sono nel c.d regime degli ex minimi nonchè i produttori agricoli in regime di esonero. Come gli altri anni, sono confermati i metodi di calcolo già in essere, dunque metodo storico, previsionale e analitico.
Rispetto al pagamento dell’acconto Iva 2022, potrebbero valere le disposizioni di favore previste con il ravvedimento speciale della Legge di bilancio 2023. Dunque, saranno oggetto di sanatoria le violazioni commesse rispetto alla dichiarazione Iva 2022, periodo d’imposta 2021.
Detto ciò, vediamo in che modo deve essere calcolato l’acconto Iva al 27 dicembre, tale adempimento anticipa il versamento del saldo Iva che dovrà invece avvenire entro il 16 marzo 2023. Il saldo Iva può essere rateizzato, l’acconto invece, deve essere pagato in unica soluzione.
L’acconto Iva
Entro il 27 dicembre va pagato l’acconto Iva 2022, ex art.6 Legge 405/1990. L’acconto opera rispetto al totale dovuto: per il mese di dicembre 2021, per i contribuenti mensili; per il terzo trimestre 2021, per i contribuenti trimestrali.
E’ possibile effettuare il pagamento anche in ravvedimento operoso. Sia per sanare i carenti versamenti sia per regolarizzare gli omessi versamenti.
I metodi di calcolo
Rispetto all’acconto Iva 2022, il calcolo dell’imposta da versare può essere effettuato con i metodi già in vigore. Non ci sono novità in merito.
Detto ciò, analizziamo i vari metodi di calcolo: storico, previsionale e analitico.
Il metodo storico
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
Il versamento preso a base del calcolo, deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. Tali indicazioni sono ribadite anche sul portale dell’Agenzia delle entrate.
Da qui, l’88% è calcolato sul debito d’imposta risultante:
- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
- i contribuenti trimestrali ordinari, ex art.7 DPR 542/1999, dalla dichiarazione annuale Iva;
- per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Il metodo previsionale
Con il metodo previsionale, l’acconto si base sulla stima delle operazioni che, potenzialmente, si effettueranno fino al 31 dicembre.
Nello specifico, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Attenzione, il dato previsionale va considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Il metodo analitico
Con il metodo analitico, il calcolo è effettuato sulla base delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.
In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se
- si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Il versamento deve essere effettuato in F24 con il codice tributo: “6013”, se trattasi di contribuente mensile; “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.
L’acconto versato dovrà essere indicato nel rigo VP13 delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche interessate. L’importo sarà da sottrarre a quello indicato al rigo VP14 (“IVA da versare o a credito”).
Dunque la liquidazione mensile/trimestrale dovrà tenere conto dell’acconto versato alla data del 27 dicembre.
Soggetti esonerati. Un cenno
Come detto in premessa, l’adempimento non riguarda, ad esempio, i contribuenti in regime forfetario, quelli che sono nel c.d regime degli ex minimi nonchè i produttori agricoli in regime di esonero. Ancora, non non versano l’acconto coloro che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali; hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso.