Il decreto Anticipi (decreto-legge n. 145/2023), la settimana prima di Natale, è stato ufficialmente converto in Legge n. 191/2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 293/2023). Tra le misure confermate senza alcuna modifica rispetto al testo originario del provvedimento, c’è anche la possibilità di pagare, a gennaio 2024, il secondo o unico acconto scaduto il 30 novembre 2023. Prevista, oltre alla chance di rinvio, anche quella del rateizzo.
Una possibilità questa, che ordinariamente non è consentita, ma che il legislatore ha voluto prevedere limitatamente all’anno che sta per concludersi, riservandola, come vedremo, solo a determinati contribuenti.
Scadenze ordinarie del 2023
Innanzitutto, dobbiamo ricordare che, per coloro che hanno fatto Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) con 730 senza sostituto o con Modello Redditi, le scadenze ordinarie di versamento delle imposte che ne scaturivano erano:
- 30 giugno 2023 (ovvero 31 luglio 2023 con maggiorazione 0,40%) – saldo 2022 e primo acconto 2023
- 30 novembre 2023 – secondo o unico acconto 2023.
Per i contribuenti soggetti ISA, il saldo e primo acconto sono stati prorogati al 20 luglio 2023, fermo restando possibilità di pagare entro il 31 luglio con maggiorazione 0,40%.
I contribuenti potevano rateizzare il saldo 2022 e/o primo acconto 2023. Una rateizzazione massima fino a novembre. Regola ordinaria, invece, vuole che non si può rateizzare il secondo o unico acconto, che dunque, era da pagarsi (se dovuto) in unica soluzione entro il 30 novembre 2023.
Acconto novembre 2023 lungo
Limitatamente all’anno d’imposta 2023, la legge di conversione del decreto Anticipi finita in Gazzetta Ufficiale ha confermato la possibilità di rinviare e rateizzare il secondo o unico acconto di novembre 2023.
Una chance riservata ai soli contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi/compensi 2022 NON superiori a 170.000 euro. A loro è concessa facoltà di pagare in unica soluzione (senza interessi) entro il 16 gennaio 2024. In alternativa possono rateizzare al massimo in 5 rate, ciascuna con scadenza il giorno 16 del mese da gennaio 2024 a maggio 2024. Previsti interessi dello 0,33% mensile a decorrere dal 17 gennaio 2024, sulle rate successive alla prima.
Tutti i chiarimenti sul rinvio acconto novembre 2023 furono già emanati dall’Agenzia Entrate con la Circolare n. 31/E del 2023.
Si tenga presente che la possibilità di rinvio è per ogni tipologia di imposta dovuta e per la quale è scattato l’acconto novembre 2023. Quindi, se ad esempio, il contribuente deve pagare il secondo o unico acconto sia per la cedolare secca che per l’IRPEF ha facoltà di rinviare entrambe oppure anche una sola di esse. Non è richiesta specifica opzione. Vale il solo comportamento concludente.
Riassumendo
- il secondo o unico acconto 2023 delle imposte sul reddito aveva scadenza ordinaria 30 novembre 2023
- il decreto Anticipi, come convertito in legge, prevede limitatamente al 2023, la possibilità di pagarlo in unica soluzione (senza interessi) entro il 16 gennaio 2024 oppure in 5 rate dal 16 gennaio 2024 al 16 maggio 2024
- sulle rate successive alla prima maturano interessi
- la chance è riservata alle sole persone fisiche partita IVA con ricavi/compensi del 2022 NON superiori a 170.000 euro
- trovi qui come compilare il Modello F24 per rinvio acconto novembre 2023.