Anche in campo tributario, il procedimento di mediazione in questo periodo di Covid-19 deve svolgersi mediante l’impiego di procedure telematiche con incontri in videoconferenza. A tal proposito si ricorda che la mediazione tributaria è prevista dall’articolo 17- bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
L’accordo deve essere sottoscritto digitalmente
Anche il processo di mediazione è stato oggetto della sospensione dei termini di cui al decreto Cura Italia e di Liquidità (il primo ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, i termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie quando tali procedimenti siano stati promossi o risultino comunque pendenti tra il 9 marzo e il 15 aprile. Sono stati conseguentemente sospesi i termini di durata massima di tali procedimenti. Il decreto Liquidità ha portato il predetto termine del 15 aprile all’11 maggio. Si vedrà ora se anche quest’ultimo termine sarà ulteriormente prorogato).
Ad ogni modo, in sede di conversione in legge (n. 27 del 2020) del decreto Cura Italia, è stato introdotto all’art. 83 anche, il comma 20 bis, ai sensi del quale per il periodo che va dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, occorre far ricorso, come anticipato, all’impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza.