L’INPS paga, sull’IBAN, la NASPI mensilmente e la paga per il numero di mesi per i quali si ha diritto a percepirla.
L’indennità, ricordiamo, spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione. Quindi, coloro che vengono licenziati. Prevista la possibilità di averla anche in caso di dimissione ma solo se trattasi di dimissioni per giusta causa. Può fare domanda sia chi aveva un contratto di lavoro a tempo determinato sia chi lo aveva a tempo indeterminato.
Nel caso di più contratti di lavoro part-time contemporaneamente, alla cessazione di uno di essi si può presentare domanda NASPI. In tal caso, tuttavia, sarà indispensabile comunicare all’INPS il reddito presunto per l’attività rimasta in essere. Tale reddito non deve essere superiore a 8.145 euro. Se rispettata questa soglia, la NASPI sarà percepita con un abbattimento pari all’80% del reddito presunto. Laddove, invece, si dovesse superare detta soglia, allora la NASPI non sarà percepita.
Tempi di domanda, decorrenza e obblighi
Chi ha i requisiti, può fare domanda NASPI all’INPS. La richiesta deve essere fatta al massimo entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Dopo la domanda il disoccupato ha l’obbligo di recarsi, entro 15 giorni, al centro per l’impiego di sua competenza per firmare il patto di servizio personalizzato che servirà ai fini del suo reinserimento lavorativo. Se non si presenta entro questo tempo, sarà convocato dal centro per l’impiego. Ad ogni modo chi non rispetta gli obblighi dei lavoratori in NASPI rischia fino alla perdita dell’indennità stessa.
Se ci sono tutti i requisiti, l’INPS accetta la domanda e pagherà mensilmente l’indennità. La NASPI decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla perdita del posto di lavoro, se la domanda è fatta nei primi 8 giorni dalla cessazione stessa.
NASPI, pagamento solo sul proprio IBAN
Uno dei dati più importanti da riportare nella domanda NASPI è l’IBAN del conto corrente o libretto su cui si intende ricevere il pagamento.
L’INPS pagherà solo su IBAN intestati o cointestati a chi richiede l’indennità. Quindi, ad esempio, non si può indicare il conto corrente intestato solo alla moglie se a chiedere la NASPI è il marito. Può, invece, indicarsi il conto cointestato tra moglie e marito. L’indicazione di un conto corrente non intestato o cointestato al richiedente ovvero l’indicazione di un IBAN errato non permetterà all’INPS di procedere all’accredito.
Il richiedente della NASPI, quindi, che si accorga di aver indicato un IBAN errato dovrà procedere a comunicare tempestivamente quello corretto. Tale comunicazione dovrà farsi telematicamente dal sito dell’INPS tramite il servizio “NASpI-Com: invio comunicazione”, accessibile con credenziali SPID, CIE (carta identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).
Stessa procedura nel caso in cui, durante il periodo di godimento dell’indennità, dovesse cambiare l’IBAN rispetto a quello comunicato in sede di domanda. In tal caso, il percettore NASPI dovrà tempestivamente comunicarlo all’INPS al fine di continuare a percepire il pagamento e non subire l’interruzione.
Riassumendo
- nella domanda NASPI presentata all’INPS si indica l’IBAN su cui ricevere l’accredito mensile dell’indennità
- l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente la NASPI
- l’indicazione di un IBAN errato o una modifica di IBAN non comunicata all’INPS comporterà l’impossibilità dell’accredito
- è possibile correggere o variare l’IBAN mediante il servizio “NASpI-Com: invio comunicazione” accessibile dal sito INPS, con credenziali SPID, CIE o CNS.