Acquisto auto con legge 104 art. 3 comma 1, per IVA agevolata al 4%, è possibile?

Acquisto auto disabili con agevolazione IVA al 4%, è possibile con la legge 104 art. 3 comma 1?
6 anni fa
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Agevolazioni auto

Mi arrivano molte richieste sulle agevolazioni fiscali per disabili, in particolare sull’acquisto auto con IVA agevolata al 4% con legge 104 art. 3 comma 1. In quest’articolo, analizzeremo quando è possibile acquistare l’auto con l’iva agevolata, rispondendo al quesito di un nostro lettore:

Salve, vorrei sapere se con la legge 104 art.3 comma 1 è possibile acquistare un’automobile con l’ iva al 4%. In attesa di una gradita risposta Le porgo i miei Cordiali saluti.

Agevolazioni fiscali disabili settore auto

L’agevolazione IVA al 4% spetta al disabile con handicap grave con legge 104 art.

3 comma 3, oppure al familiare che ha in carico il disabile.

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

  • all’acquisto contestuale di optional
  • alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

Acquisto auto con IVA agevolata al 4% una sola volta in quattro anni

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).


È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.

In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Quando si perde l’agevolazione?

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni al 22% e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse 4%, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Conclusione

Lei non può fruire dell’agevolazione fiscale per acquisto auto con iva agevolata al 4%.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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