Che cosa succede in caso di acquisto casa con abuso edilizio? Ne risponde l’acquirente o il venditore?
I riferimenti legislativi sono alla legge del 1985 e al Testo Unico sull’edilizia: la prima impone al venditore di indicare nell’atto gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria, pena la nullità del trasferimento; il secondo stabilisce la nullità dell’atto se il venditore non dichiara nell’atto gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
L’obiettivo è quello di impedire la circolazione di immobile abusivo.
Negli anni la giurisprudenza ha sposato tesi diverse: in un primo momento configurando un problema di inadempimento contrattuale poi affermando l’ipotesi di oggetto del contratto illecito e quindi nullo in caso di abusività del fabbricato (nullità assoluta che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse).
Il Testo Unico sull’edilizia però prevede anche la possibilità di sanatoria del contratto nullo. Nel documento si legge infatti che se l’immobile era urbanisticamente regolare (quindi non abusivo), allora è possibile confermare il contratto, per intervento anche di una sola delle parti, mediante un atto successivo che contenga una nota sulla menzione mancante nel primo atto. In tal modo si prevede la possibilità di sanare la causa di nullità.
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