Acquistare casa risparmiando un bel po’ di soldi grazie alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Dopo lo stop alle due opzioni a opera del DL 11/2023, rimangono ancora pochi casi residui rispetto ai quali è possibile optare per una delle suddette opzioni.
Quando parliamo di acquistare casa con i bonus edilizi, facciamo riferimento all’acquisto di singoli appartamenti facenti parte di un fabbricato interamente soggetto a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. O all’acquisto di singoli appartamenti nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 in seguito a demolizione e ricostruzione dell’intero edificio di cui fa parte l’unità immobiliare.
Lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura
Il DL 11/2023 ha eliminato sia la cessione del credito sia lo sconto in fattura. Tuttavia, tali opzioni possono essere ancora attivate rispetto sia ai lavori superbonus sia rispetto ai lavori agevolabili con altri bonus edilizi. Ciò vale nel rispetto di precise condizioni legate alla presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo.
Nello specifico, cessione del credito e sconto in fattura sono ancora ammesse se alla data del 16 febbraio, rispetto al superbonus:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori. E risulti anche presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per i lavori diversi da quelli agevolabili con il superbonus, alla data del 16 febbraio:
- deve risultare presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non e’ prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), i lavori devono essere già iniziati.
E’ ancora possibile acquistare casa con la cessione del credito o con lo sconto?
In premessa ci siamo chiesti se sia ancora possibile acquistare casa con la cessione del credito o con lo sconto in fattura.
Ebbene, per far si che ciò sia ancora possibile, è necessario che entro il 16 febbraio risulti:
- regolarmente registrato il contratto preliminare;
- stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.
Ciò vale per l’acquisto di singoli appartamenti facenti parte di un fabbricato interamente soggetto a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia o per l”acquisto di singoli appartamenti nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 in seguito a demolizione e ricostruzione dell’intero edificio di cui fa parte l’unità immobiliare, allo scopo di ridurne il rischio sismico.
Conclusioni
Tale condizione, ossia registrazione del preliminare o del contatto definitivo di compravendita, riguarda nello specifico:
- il sismabonus acquisti, ossia per la alla detrazione fiscale prevista all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, calcolata sulla spesa sostenuta per acquistare case antisismiche. Si deve trattare di immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;
- l’acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3 del DPR 917/86, TUIR, ossia per la detrazione spettante nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione con possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda gli acquirenti delle suddette unità immobiliari.
Nel complesso, per entrambe le agevolazioni se si vuole risparmiare grazie alla cessione del credito o allo sconto in fattura, è necessario che alla data del 16 febbraio risulti registrato il preliminare o il contratto definitivo di compravendita.