Nel maxiemendamento alla Legge di bilancio 2023, viene prevista anche un’agevolazione per l’acquisto di case Green. In realtà non si tratta di una novità assoluta in quanto già la Legge n° 208/2015, Legge di stabilità 2016, prevedeva un’agevolazione identica. Detto ciò, anche le esclusioni ossia l’individuazione degli immobili rispetto ai quali può essere fatta valere l’agevolazione sono confermate.
Detto ciò, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate rispetto alla prima versione dell’agevolazione prevista per l’acquisto di case green, è possibile dare qualche indicazione in più ai nostri lettori sull’agevolazione riproposta nella Legge di bilancio 2023.
L’agevolazione per l’acquisto di case green
Grazie alla Legge di bilancio 2023, una volta approvata in via definitiva, sarà possibile detrarre in dichiarazione dei redditi sull’Irpef da versare allo Stato, il 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di case, effettuato entro il 31 dicembre 2023, se di classe energetica A o B. Si deve trattare di immobili residenziali venduti dalle imprese costruttrici degli stessi.
Dunque, l’agevolazione in parola riguarda solo gli immobili residenziali. Infatti, sono esclusi dalla detrazione gli immobili strumentali ossia impiegati nell’attività d’impresa o professionale. L’esclusione vale anche per gli immobili merce, ossia che rappresentano l’oggetto dell’attività svolta.
Detto ciò, la detrazione può essere frutta in dieci quote annuali di pari importo. Non è ancora chiaro se per tale tipo di agevolazione sarà concessa la possibilità di cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura così come avviene per il sismabonus acquisti che però spetta anche in riferimento agli immobili d’impresa.
Si tratta di un remake
Come detto in premessa, l’agevolazione prevista per l’acquisto di case green non è una novità assoluta in quanto già la Legge n° 208/2015, Legge di stabilità 2016, prevedeva un’agevolazione identica.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate rispetto alle previsioni di cui alla Legge di stabilità 2016 vedi ad esempio, la circolare n°12/2016, è corretto affermare, rispetto alla “nuova agevolazione” che:
- ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2023;
- l’IVA in acconto versata nell’anno 2023per acquisti effettuati nel 2024 non è detraibile perché la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31 dicembre 2023”;
- la cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici può essere assoggettata all’IVA anche dopo i cinque anni dalla fine dei lavori, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione. In presenza di quest’ ultima condizione, la detrazione IRPEF, introdotta dalla norma agevolativa, può essere riconosciuta indipendentemente dalla data di fine lavori;
- l’acquisto nel periodo di imposta 2023 di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione consenta comunque di fruire della detrazione.
Difatti, in attesa di chiarimenti ufficiali e considerato che l’agevolazione di cui alla Legge di bilancio 2023 è identica a quella già vista nel 2016, i suddetti chiarimenti continueranno ad essere validi anche il prossimo anno.