Acquisto case green e sismabonus acquisti. Lo sconto raddoppia

La Legge di bilancio 2023 prevede un nuovo bonus per chi acquista una casa green, si scarica dall'Irpef l'Iva pagata sull'acquisto
2 anni fa
3 minuti di lettura
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Nel maxiemendamento alla Legge di bilancio 2023, trova posto una nuova agevolazione per chi acquista una casa, anche non abitazione principale, a basso risparmio energetico. Dunque parliamo delle c.d. case green. In realtà non si tratta di una novità assoluta, perché una simile, anzi identica agevolazione, la si era già avuta grazie alla Legge n°208 del 2015, legge di stabilità 2016. Detto ciò, considerando che su tale ultimo bonus ci sono stati diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, è possibile fornire ai lettori alcune indicazioni operative che torneranno molto utili a chi sta valutando di acquistare casa e cerca di districarsi nella giungla di agevolazioni fiscali le cui fonti normative peccano tanto di chiarezza e precisione.

Detto ciò, uno dei maggiori punti di domanda che potrà riguardare il nuovo bonus per l’acquisto di case green è l’eventuale possibilità di cumulo con l’agevolazione sismabonus acquisti ossia la detrazione Irpef, anche in sconto in fattura e cessione del credito,  prevista per per l’acquisto di case antisismiche situate nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

Cerchiamo di arrivare a una conclusione.

Lo sconto per l’acquisto di case green nella Legge di bilancio 2023

L’agevolazione per l’acquisto di case green, da la possibilità di detrarre in dichiarazione dei redditi sull’Irpef da versare allo Stato, il 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di case, se di classe energetica A o B. Si deve trattare di immobili residenziali venduti dalle imprese costruttrici degli stessi. L’acquisto è agevolato se effettuato entro il 2023. Sono esclusi dalla detrazione gli immobili strumentali ossia impiegati nell’attività d’impresa o professionale. L’esclusione vale anche per gli immobili merce, ossia che rappresentano l’oggetto dell’attività svolta.

La detrazione può essere utilizzata a scomputo delle imposte dovute, sulla base di 10 quote annuali. Se in un determinato anno rimane una quote residua non utilizzata, la stessa non potrà essere riportata agli anni successivi.

Con molta probabilità non sarà concessa la possibilità di cedere il credito pari alla detrazione spettante o di applicare lo sconto in fattura, così come avviene per il sismabonus acquisti che però spetta anche in riferimento agli immobili d’impresa.

Il sismabonus acquisti

Venendo al sismabonus acquisti, sul cumulo con l’agevolazione riservata all’acquisto di case green arriveremo a breve, facciamo riferimento al bonus previsto all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che spetta:

  • per l’acquisto di case antisismiche,
  • situate nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

La detrazione ordinaria va dal 75% all’85% su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese del periodo in cui è in vigore il superbonus (fino al 30 giugno 2022), la detrazione è del 110% (bonus 110). La detrazione è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita.

Cumulo tra bonus case green e sismabonus acquisti

In premessa ci siamo chiesti se la “nuova” agevolazione prevista per l’acquisto di case green, possa essere cumulata con il sismabonus acquisti.

Dunque, il contribuente che acquista una nuova casa green, al contempo può sfruttare il bonus previsto nella Legge di bilancio 2023 e il sismabonus?

Ebbene, una risposta possiamo ricavarla dalla Circolare, Agenzia delle entrate,  n° 7/2018.

In tale documento di prassi rispetto al bonus case green della Legge di stabilità 2016 (vedi premessa) è stato chiarito che:

In assenza di una specifica disposizione che vieti il cumulo della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di IRPEF, il contribuente che acquista un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione può beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione (sempre del 50 per cento) spettante sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile, ai sensi dell’art.

16-bis, comma 3, del TUIR. Tale ultima detrazione, tuttavia, non può essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della specifica detrazione (Circolare 18.05.2016 n. 20, paragrafo 10.2).

Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di € 200.000 + IVA al 4%, per un totale di € 208.000, avrà diritto: alla detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione è pari ad € 4.000 (8.000* 50%); alla detrazione del 50% calcolato sul 25% del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Tale
detrazione è pari ad € 25.500 [(208.000 – 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].

Noi di Investire Oggi riteniamo che tali indicazioni possano essere estese anche rispetto al cumulo con il sismabonus acquisti. Dunque si al cumulo, fermo restando le condizioni già dettate dall’Agenzia delle entrate.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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