Possono essere scaricate dalla tasse anche le spese sostenute per il materasso ortopedico o antidecubito. Tali prodotti sono stati inseriti dal Ministero della salute tra i dispositivi medici (decreto legislativo n. 46/1997). Per poter richiedere la detrazione dall’Irpef del 19%, oltre al documento fiscale di acquisto, scontrino elettronico o fattura, da cui risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, occorre conservare la documentazione dalla quale si evinca che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Le detrazioni per i dispositivi medici
E’ possibile scaricare dalla tasse la spesa sostenuta per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici. Categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche i materassi ortopedici o antidecubito. La detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta. Superata la franchigia di 129,11 €, da verificare considerando tutte le spese sostenute nel corso dell’anno.
Nella circolare n° 19/E 2020, è stato chiarito che per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (documento commerciale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico” (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.16).
Dallo stesso documento di prassi, si evince che:
- la natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).Qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
- Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI: per i dispositivi medici compresi nell’elenco del Ministero della Salute allegato alla circolare n° 20/E 2011 è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE; per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
La detrazione per il materasso ortopedico
I materassi ortopedici e antidecubito sono stati inseriti dal Ministero della salute tra i dispositivi medici (decreto legislativo n. 46/1997).
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, per l’acquisto del materasso ortopedico, la detrazione è ammessa anche quando il versamento è stato effettuato in contanti (comma 680 della legge n. 160/2019).
Con la risoluzione 11/e 2007, la detrazione della spesa sostenute per il materasso è stata subordinata alla seguenti condizioni:
- devono essere rispettate le caratteristiche tecniche atte a consentire la sua riconduzione alla categoria dei materassi antidecubito;
- occorre essere in possesso della prescrizione del medico.
Su tale ultimo punto, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Dichiarazione attestante la necessità per la quale è stato acquistato l’ausilio. La cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.