Con l’approvazione definitiva del ddl lavoro da parte del Senato, arriva una significativa modifica che interessa sia i lavoratori sia i datori di lavoro. La norma introduce nuove disposizioni per gestire i casi di assenza ingiustificata dal posto di lavoro per periodi prolungati, prevedendo conseguenze dirette sul diritto alla NASPI, la prestazione di disoccupazione.
Questo cambiamento normativo mira a colpire abusi e irregolarità legate alla cessazione dei rapporti di lavoro, riequilibrando le responsabilità tra le parti.
Assenze ingiustificate sono dimissioni: effetti su NASPI
Secondo la nuova normativa (art. 19 DDL lavoro), un’assenza ingiustificata che supera i 15 giorni consecutivi, o il termine specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), equivale a dimissioni volontarie.
- Il lavoratore perde il diritto alla NASPI, che non è riconosciuta in caso di dimissioni volontarie (salvo eccezioni come la maternità o altre situazioni specifiche).
- Il datore di lavoro non è più obbligato a pagare il c.d. ticket di licenziamento. Ossia, il contributo economico destinato all’INPS per finanziare la NASPI.
L’obiettivo del legislatore
Questa modifica normativa si pone come risposta al fenomeno dei cosiddetti “furbetti della NASPI”. Si tratta di quei lavoratori che, senza fornire giustificazioni, smettono di presentarsi sul posto di lavoro, costringendo il datore a procedere con un licenziamento disciplinare. Tale situazione, nella normativa precedente, permetteva al lavoratore di accedere alla NASPI nonostante la chiara volontà di abbandonare il posto di lavoro. Allo stesso tempo, il datore di lavoro era tenuto a versare il ticket di licenziamento, subendo quindi un onere economico ingiustificato.
Con le nuove regole, invece, si riconosce che un’assenza prolungata senza motivazione manifesta una volontà implicita di risolvere il rapporto di lavoro.
Come funziona il procedimento di risoluzione del rapporto
In presenza di un’assenza ingiustificata che supera i limiti temporali previsti, il datore di lavoro deve inviare due comunicazioni ufficiali:
- La Comunicazione Obbligatoria di Cessazione (CO), necessaria per formalizzare la conclusione del rapporto di lavoro.
- Una comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, che ha il compito di verificare l’accuratezza delle informazioni fornite.
Questa procedura semplifica notevolmente gli obblighi per il datore di lavoro, che non è più tenuto a intraprendere un procedimento disciplinare per formalizzare il licenziamento.
Quando la norma non si applica
La nuova disciplina esclude alcune circostanze particolari. La risoluzione automatica del rapporto di lavoro non si applica quando il lavoratore dimostra che l’assenza è dovuta a:
- Causa di forza maggiore, come eventi imprevisti che rendono impossibile la presenza sul posto di lavoro.
- Fatti imputabili al datore di lavoro, come condizioni di lavoro che impediscono al dipendente di svolgere le proprie mansioni.
In questi casi, il lavoratore deve fornire prove adeguate per giustificare l’assenza e garantire che non sia considerata volontaria.
Effetti su NASPI: equilibrio tra le parti
La relazione al ddl lavoro sottolinea come questa misura sia volta a riequilibrare i diritti e i doveri tra datore di lavoro e lavoratore. La normativa precedente, infatti, creava una disparità: il lavoratore poteva beneficiare della NASPI anche in caso di comportamenti scorretti, mentre il datore di lavoro si trovava a dover sostenere costi economici aggiuntivi.
Con le nuove regole, si riconosce la volontà effettiva del lavoratore di risolvere il rapporto e si stabiliscono procedure più eque per entrambe le parti.
Riassumendo
- Assenza ingiustificata oltre 15 giorni equivale a dimissioni volontarie senza procedura telematica (art. 19 DDL lavoro).
- Il lavoratore perde il diritto alla NASPI; il datore evita il licenziamento del ticket.
- La norma contrasta i “furbetti della NASPI” riequilibrando la responsabilità tra lavoratore e datore.
- Due comunicazioni obbligatorie: cessazione rapporto e informazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Esclusioni: forza maggiore o responsabilità del datore di lavoro con prova adeguata.
- La NASPI spetta solo per disoccupazione involontaria, esclusi dimissioni e risoluzioni consensuali.