Scatta per l’estate, come ogni anno, la sospensione degli adempimenti fiscali di agosto. Ciò, in applicazione di quanto stabilisce il comma 11 bis art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.
Pausa estiva per gli adempimenti fiscali di agosto
Anche se, in considerazione dell’emergenza Covid-19, il legislatore ha rimandato alcuni adempimenti fiscali e tributari dei contribuenti italiani (da ultimo alcuni provvedimenti di proroga sono contenuti nel decreto Sostegni bis), trova, comunque, applicazione, come ogni anno, la pausa estiva di 20 giorni per il mese di agosto.
In pratica è previsto che tutti gli adempimenti fiscali che ricadono nel periodo 1° agosto – 20 agosto posso essere eseguiti entro il 20 agosto senza alcuna sanzione e senza interessi. Infatti, secondo quanto stabilito dal comma 11 bis, art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni:
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Quindi, ad esempio, le ritenute operate sulle retribuzioni di luglio 2021, potranno essere versate dai datori di lavori entro il 20 agosto 2021, invece che entro il 16 agosto (scadenza ordinaria). Così come, ad esempio, la liquidazione IVA del mese di luglio potrà avvenire entro il 20 agosto anziché il 16 agosto (scadenza ordinaria)
L’altra sospensione estiva per comunicare con il fisco
Anche i termini per la trasmissione dei documenti all’Agenzia delle Entrate vanno in ferie nel mese di agosto. In tal caso la sospensione è più lunga dei 20 giorni e dura fino al 4 settembre. Infatti, lo stesso comma 11 bis di cui sopra prevede che:
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre.
Sono, tuttavia, esclusi dal periodo di sospensione i termini di trasmissione relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
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