Adempimento spontaneo e avviso bonario. Molte volte capita di utilizzare questi termini senza sapere l’importante differenza che esiste tra i due.
Ciò che è certo è che se si riceve una comunicazione per l’adempimento spontaneo o un avviso bonario, significa che il Fisco ha rilevato qualcosa che non va con la nostra dichiarazione dei redditi o altra dichiarazione.
Le scelte per il contribuente sono due: far valere le proprie ragioni oppure decidere di pagare quanto contestato dal Fisco.
Adempimento spontaneo e avviso bonario tuttavia si distinguono per un aspetto molto importante.
Ecco quale.
L’adempimento spontaneo
Laddove l’Agenzia delle entrate rilevi delle anomalie nelle dichiarazioni inviate dai contribuenti rispetto ai dati presenti nella banca data tributaria, invia delle comunicazioni per l’adempimento spontaneo per segnalare quanto riscontrato. Da qui, viene data al contribuente la possibilità di correggere volontariamente errori od omissioni oppure di evidenziare, con ulteriori documenti e informazioni, la correttezza del suo operato. In questo modo si eviterà la notifica di un avviso di accertamento.
Da qui, sarà possibile regolarizzare la propria posizione:
- inviando una dichiarazione integrativa,
- versando le imposte contestategli, gli interessi e le sanzioni ridotte.
Gli avvisi bonari
Nel caso in cui il Fisco rileva delle incongruenze nella dichiarazione dei redditi, invia al contribuente una comunicazione di irregolarità dette anche avvisi bonari.
Se si tratta di controllo automatico, il contribuente può pagare il dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. In tale caso beneficia di una riduzione delle sanzioni a 1/3. Se si tratta di avviso da controllo formale, le sanzioni sono ridotte a 2/3. Fino al 31 agosto 2022, il termine per pagare è stato portato a 60 giorni.
Il pagamento di quanto dovuto può essere anche rateizzato:
- in massimo otto rate trimestrali di pari importo per debiti fino a 5.000 euro;
- 20 rate se il debito è superiore a cinquemila euro.
L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
In tal modo, il contribuente evita che gli sia notificata una cartella esattoriale.
Avvisi bonari e adempimento spontaneo. La differenza principale
La differenza tra avviso bonario e adempimento spontaneo sta nella possibilità o meno di ricorrere al ravvedimento operoso.
Infatti, dopo la ricezione dell’avviso bonario, il contribuente non può più versare le sanzioni contestate dal Fisco beneficiando delle riduzioni di cui all’art.13 del D.Lgs 472/1997.
A prevedere l’esclusione è la stessa norma da ultimo citata.
Nello specifico:
ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo(ravvedimento operoso), per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
In sostanza per le somme contestate dal Fisco con l’avviso bonario non sarà possibile versare il dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso è invece ammesso laddove il contribuente subisca delle contestazioni dal Fisco tramite lettere di compliance o adempimento spontaneo. Tuttavia, gli importi contestati con le lettere di compliance non possono essere rateizzati.