I processi verbali di constatazione, c.d. PVC, consegnati entro il 31 marzo 2023, possono essere definiti in via agevolata, sia nel caso di istanza presentata dal contribuente sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
Dunque, l’Agenzia delle entrate tra i vari chiarimenti sulla pace fiscale, apre all’adesione al PVC anche dopo il 31 marzo; si tratta di un chiarimento molto importante che non era venuto fuori nel precedente documento di prassi ossia nella circolare n°2.
La definizione agevolata degli atti di accertamento
Tra le varie misure che fanno parte della c.d. pace fiscale, l’articolo 1, commi da 179 a 185, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023, prevede la possibilità di definire in via agevolata gli atti di accertamento con adesione, gli avvisi di accertamento e quelli di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero, con applicazione delle sanzioni in misura ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile in caso di adesione o di acquiescenza.
Grazie alla definizione agevolata, il contribuente può pagare le sanzioni ridotte a 1/18, nonchè usufruire di un lasso di tempo più lungo per pagare il debito.
La definizione agevolata riguarda gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) relativi a:
- processi verbali di constatazione, PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023.
Per potersi avvalere della definizione agevolata per tale tipologia di atti, è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.
Ulteriori atti definibili
Sono inoltre definibili, in acquiescenza in questo caso (art.15 del D.Lgs 218/1997), gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023) e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.
Sono invece esclusi dalla definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della citata procedura di collaborazione volontaria e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa (Fonte portale Agenzia delle entrate).
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, ha disciplinato le modalità di attuazione della definizione agevolata.
La definizione agevolata degli atti di accertamento. Anche a rate
Per gli atti di accertamento con adesione, la definizione agevolata in oggetto si perfeziona con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.
La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona invece con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Rate che devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Adesione al PVC anche dopo il 31 marzo
Nella circolare n°6, l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento sull’adesione agevolata ai PVC (vedi primo paragrafo).
Il quesito che è stato posto all’Agenzia delle entrate è il seguente:
Nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, si chiede conferma che con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023. Si chiede altresì conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.
Questa la risposta dell’Agenzia delle entrate:
Con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
Dunque, i processi verbali di constatazione, c.d. PVC, consegnati entro il 31 marzo 2023, possono essere definiti in via agevolata, sia nel caso di istanza presentata dal contribuente sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio, anche successivi al 31 marzo 2023. La notifica dell’avviso di accertamento prima dell’adesione farà decadere la possibilità di definire la stessa adesione al PVC.