L’affidamento familiare è un’istituzione prevista dall’ordinamento civile italiano e che spesso si tende a confondere con l’adozione. Sebbene entrambe si riferiscano alla possibilità di accogliere, ai fini giuridici, un minore nel nucleo familiare, condizioni ed effetti sono diversi.
Figli adottivi e diritto a cercare i genitori naturali
Affidamento: requisiti ed effetti
L’affidamento si basa su un provvedimento temporaneo, che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni, indistintamente di nazionalità italiana o straniera.
Adozione, requisiti ed effetti: differenze dall’affido temporaneo
L’adozione invece è un istituto giuridico con effetti definitivi. Permette all’adottante di trattare ufficialmente il minore adottato come figlio; il quale assume il cognome dell’adottante.
Il minore è dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni quando è in stato di abbandono, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (nonni, zii, cugini maggiorenni e fratelli maggiorenni), a meno che la privazione sia temporanea e dovuta a impedimenti di forza maggiore.
La maggiore differenza tra affido e adozione sta proprio nel fatto che l’adozione è una sorta di affido definitivo: l’adottato diventa un membro della famiglia e porterà il cognome del padre adottante. L’affido invece è un provvedimento temporaneo , nel quale un bambino viene preso a tutela in una famiglia, che ne fa richiesta all”istituzione su provvedimento temporaneo,che si trova in una situazione di instabilità familiare, e dove non è possibile l’inserimento del minore in una comunità di assistenza pubblica o privata. L’affidamento dunque è un servizio di aiuto e sostegno creato per tutelare i diritti dell’infanzia.