L’affidamento dei figli è il provvedimento con il quale il giudice stabilisce a quale dei due genitori debbano essere affidati i figli in caso di separazione. Il magistrato decide come ripartire la responsabilità genitoriale tenendo conto soprattutto dell’interesse del minore.
Come si decide l’affidamento dei figli condiviso ?
A partire dal 2006 la norma giuridica predilige il principio della bi-genitorialità. In parole semplici significa che si riconosce ai figli il diritto di poter mantenere con entrambi i genitori sani rapporti.
Il giudice riconoscerà ai genitori l’affidamento verso i figli anche dopo la cessazione della loro convivenza mentre ai figli verrà garantita educazione, salute ed istruzione da parte dei genitori.
Per questa ragione la tipologia di affidamento che i giudici preferiscono è l’affido condiviso.
La Suprema Corte ha stabilito che per l’affidamento condiviso dei figli è necessario «un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli». In altri termini, se tra i genitori non vi è un profondo rispetto reciproco è bene che i giudici non incentivino tale istituto.
L’affidamento condiviso regola l’affidamento dei figli e quindi l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di cessazione di convivenza dei genitori, in modo che ciascun genitore sia responsabile in toto quando i figli sono con lui.
Al contrario dell’affidamento congiunto, che richiede completa cooperazione fra i genitori, l’affidamento condiviso, in caso di conflitto, suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con i figli.
Come si decide l’affidamento con responsabilità genitoriale?
Nonostante il favore legislativo che predilige l’affidamento congiunto con il quale viene affidata la prole ad entrambi i genitori responsabili, può essere necessario che il giudice opti per l’affidamento ad uno solo dei genitori.
In passato si parlava di podestà genitoriale quando era uno solo ad occuparsi dell’affidamento dei figli. In questo caso si parlava di affidamento esclusivo,che limitava l’esercizio della potestà del genitore non affidatario .
Non si parlerà più di potestà genitoriale ma di responsabilità genitoriale.
La responsabilità genitoriale è stata introdotta dal d.lgs. 1542013 che, da un lato ha meglio individuato i doveri dei genitori verso i figli, e dall’altro ha puntualizzato i doveri dei figli verso i loro genitori.
La responsabilità genitoriale si ha in tutti i casi in cui vi siano dei figli, prescindendo dal fatto che questi siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio, eliminando al contempo le discriminazioni esistenti tra filiazione naturale e filiazione legittima (a tal proposito si può leggere anche Figlio non riconosciuto: quali diritti sull’eredità?).
Il legislatore con l’introduzione della responsabilità genitoriale, sembrerebbe aver recepito pienamente questo punto: la famiglia cambia volto, i modelli familiari oggi esistenti sono molto diversi da quello consacrato dalla legge del 1975, che comunque, per quel periodo storico, è stato innovativo.
L’obiettivo è quello di garantire al figlio la maggior coesione possibile, evitando che discriminazioni, basate sul fatto che tra i genitori vi sia stato un matrimonio o un rapporto di convivenza stabile, incidano sulla possibilità al figlio di instaurare un rapporto col proprio genitore. Sarà comunque la Giurisprudenza della Suprema Corte a decidere e a dare un’interpretazione rispondente ai principi generali dell’ordinamento