Arriva la banca dati degli affitti brevi. Si tratta di un vero e proprio Grande fratello degli affitti. Infatti, Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato il decreto ministeriale che disciplina la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi. La misura era prevista dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
La banca data degli affitti brevi
Il D.L. 34/2019, all’art. 13- quater, comma 4, dispone che:
ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali (..).
Il Legislatore demandava ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo l’individuazione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.
Ebbene, con un ritardo di oltre due anni il decreto è stato approvato.
Il Grande fratello degli affitti brevi e la piattaforma informatica
Il decreto regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.
Le informazioni contenute nella banca dati riguardano: tipologia di alloggio; ubicazione; capacità ricettiva; estremi dei titoli abilitativi; soggetto che esercita l’attività ricettiva; codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico. Il decreto è in attesa di registrazione della Corte dei Conti e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Difatti, la banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili.
L’obiettivo è chiaro, contrastare con maggior vigore il fenomeno degli affitti in nero.
La piena attuazione operativa della banca data si avrà con la predisposizione della piattaforma informatica alla quale Regioni e province autonome sono tenute a trasmettere le informazioni in loro possesso necessarie per il funzionamento e l’implementazione della banca dati.
Le sanzioni sono pesanti
I soggetti titolari delle strutture ricettive ovvero i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, sono tenuti a pubblicare i suddetti codici identificativi nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione della “struttura ricettiva”.
L’inosservanza di tale disposizione, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione e’ maggiorata del doppio.