Entro il 30 giugno, gli intermediari immobiliari e i portali telematici, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti di affitti brevi conclusi per il loro tramite nel 2022.
Si tratta di un adempimento obbligatorio che se non rispettato comporta l’applicazione di specifiche sanzioni.
L’adempimento non è generalizzato, infatti non riguarda tutti gli intermediari che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di locazione. Ma soltanto coloro che, oltre a tale attività, forniscono un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo di locazione.
Detto ciò, vediamo nello specifico chi deve comunicare al Fisco i dati dei contratti di locazione breve.
Gli affitti brevi
Gli affitti brevi sono stati regolati a livello normativo con l’art. 4 del DL 50/17.
Con il termine affitti brevi, si fa riferimento alle locazioni di durata non superiore a 30 giorni per le quali è possibile applicare la cedolare secca al 21%. Ciò non toglie che il contribuente possa decidere, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare la tassazione ordinaria Irpef.
La disciplina di cui agli affitti brevi riguarda gli immobili di cui alle categorie catastali da A1 a A11. Esclusa A10 – uffici o studi privati, e incluse le pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc).
In base alle previsioni di cui all’articolo citato, è possibile applicare la cedolare secca, anche laddove, oltre alla messa a disposizione dell’immobile, vengono forniti servizi quali:
- la fornitura della biancheria;
- la pulizia dei locali;
- le utenze;
- wi-fi;
- aria condizionata.
Non sono invece contemplati servizi quali: prima colazione, pasti principali, auto a noleggio, guide turistiche o interpreti.
I contratti in parola, per i quali non c’è obbligo di registrazione, possono essere conclusi direttamente dal proprietario dell’immobile (o dal comodatario o ancora dal sublocatore) oppure per il tramite di intermediari immobiliari. Anche tramite i portali telematici che si occupano di favorire l’incontro tra domanda e offerta di locazione.
Locazioni brevi. Comunicazione al Fisco entro il 30 giugno
Come accennato in premessa, gli intermediari immobiliari o coloro che gestiscono portali telematici, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi con il loro intervento.
L’obbligo di trasmissione riguarda gli intermediari che, oltre a favorire l’incontro tra domanda e offerta, forniscono un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo.
Infatti, come da circolare n°24/E 2017, l’intermediario è tenuto alla comunicazione dei dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo alla offerta di locazione tramite la piattaforma on line.
Non c’è obbligo di comunicazione entro il prossimo 30 giugno laddove: il locatore si avvalga dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunichi direttamente al locatore l’accettazione della proposta.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ex art.11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza. Ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è sanzionabile la incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto se causata dal comportamento del locatore.
Gli intermediari che operano in qualità di sostituti d’imposta. Ossia che incassano o intervengono nel pagamento del corrispettivo lordo/canone di locazione. E che, applicando la ritenuta del 21%, assolvono all’obbligo di comunicazione tramite la Certificazione unica.
Riassumendo…
- Entro il 30 giugno, gli intermediari immobiliari e i portali telematici, sono tenuti a trasmettere al Fisco i dati relativi ai contratti di affitti brevi conclusi per il loro tramite;
- la comunicazione riguarda i contratti stipulati nel 2022;
- l’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro.