Affitti brevi con codice identificativo nazionale. Sarà la volta buona?

Chi violerà le disposizioni in materia di CIN affitti brevi sarà punito con la sanzione pecuniaria da 800 euro a 8000 euro
1 anno fa
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Affitti brevi case vancanza
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Un emendamento al DL Anticipi (DL 145/2023), in discussione in commissione Bilancio al Senato, prevede  l’istituzione del Codice identificativo nazionale per gli immobili destinati ad affitti brevi. 

Il codice viene assegnato dal ministero del Turismo “ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche (o per periodi pari o inferiori ai 31 giorni)”. Il nuovo Cin sostituirà il codice regionale eventualmente già assegnato a quello specifico immobile.

Chi concederà in locazione un immobile senza CIN sarà punito con una sanzione da 800 a 8.000 euro.

La previsione di un codice identificativo nazionale era già stata inserita nel DL 34/2019, tuttavia però la banca data delle strutture ricettive nella quale avrebbero  dovuto essere inseriti gli immobili “codificati” non è mai partita.

Gli affitti brevi

Quando si parla di affitti brevi si fa riferimento alle locazioni della durata non superiore a 30 giorni. Per tale tipo di locazione non c’è obbligo di registrazione del contratto di locazione.

Grazie all’art.4 del DL 50/2017, per i redditi derivanti da tale tipo di locazione, è possibile optare per la cedolare secca al 21%. Nel DDL di bilancio 2014 la tassazione per gli affitti brevi sale al 26%.

La tassazione con la cedolare secca è ammessa anche quando oltre alla messa a disposizione dell’immobile, chi prende casa in affitto gode anche di servizi quali:

  • la fornitura della biancheria;
  • la pulizia dei locali;
  • le utenze, wi-fi;
  • aria condizionata.

In base alle indicazioni di cui alla circolare n°24/E 2017sugli affitti brevi, non sono ammessi al regime fiscale degli affitti brevi servizi di: fornitura della colazione, somministrazione di pasti, messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti. Il regime delle locazioni brevi è applicabile solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, è considerata svolta in forma imprenditoriale.

Affitti brevi con codice identificativo nazionale

Un emendamento al DL Anticipi proposto da Forza Italia, prevede  l’istituzione del Codice identificativo nazionale, CIN, per gli immobili destinati a locazione breve.

L’istituzione del CIN, risponde alle esigenze di:

  • contrastare l’evasione fiscale derivante da forme irregolari di ospitalità;
  • assicurare la tutela della concorrenzala sicurezza del territorio.

Il codice viene assegnato dal ministero del Turismo “a ogni unità immobiliare a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche (o per periodi pari o inferiori ai 31 giorni), previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte soggetto titolare della struttura, sul quale gravano le responsabilità connesse alla locazione e alla gestione dell’unità immobiliare, indicante gli estremi identificativi dell’immobile e il numero dei posti letto”.

I CIN sostituiscono i codici identificativi regionali – CIR, nonché i codici identificativi rilasciati dai Comuni.

A seguito dell’assegnazione del codice identificativo, il Ministero del Turismo istituirà la banca dati nazionale delle locazioni brevi.

La banca dati delle locazioni brevi. C’è già un precedente

Come accennato in premessa, l’istituzione di una banca dati delle locazioni brevi si era prevista con il DL 34/2019.

Addirittura fu approvato anche il decreto attuativo.

Nello specifico, il decreto ministeriale prot. 1782 del 29 settembre 2021, ha fissato le “Modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58”.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano: tipologia di alloggio; ubicazione; capacità ricettiva; estremi dei titoli abilitativi; soggetto che esercita l’attività ricettiva; codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Era inoltre disposto che il codice identificativo risultante dalla banca dati che identifica la singola struttura, doveva risultare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.

Fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

Tuttavia la banca dati non diventò mai operativa.

Ora con l’emendamento in parola, si assiste ad un nuovo tentativo di istituzione della banca dati. Sarà la volta buona?

A ogni modo, chi violerà le disposizioni in materia di CIN, ossia chiunque concederà in locazione breve un immobile privo di CIN sarà punito con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 800 euro.

Riassumendo…

  • Un emendamento al DL Anticipi proposto da Forza Italia, prevede  l’istituzione del Codice identificativo nazionale, CIN, per gli affitti brevi;
  • a seguito dell’assegnazione del codice identificativo, il Ministero del Turismo istituirà la banca dati nazionale delle locazioni brevi;
  • chi concederà in locazione breve un immobile privo di CIN sarà punito con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 800 euro.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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