Anche la singola stanza, se locata con affitti brevi o locazioni turistiche, deve essere dotata dei requisiti di sicurezza compresa l’installazione degli estintori.
Questo è uno dei tanti chiarimenti forniti dal Ministero del Turismo in materia di requisiti di sicurezza degli immobili destinati ad affitti brevi.
Il DL 145/2023 ha introdotto nuovi adempimenti per coloro i quali mettono in affitto il proprio immobile per periodo brevi. L’intento del legislatore è quello di rafforzare i controlli in un settore in cui il nero ha una forte incidenza.
Dunque, non solo obbligo di richiedere il CIN ma anche di dotare l’immobile di tutti quei dispositivi di sicurezza finora non richiesti a chi si garantiva una seconda entrata mettendo a reddito per brevi periodo dell’anno la propria casa.
Affitti brevi. Immobili con obbligo di estintori
I nuovi obblighi in materia di affitti brevi sono stati introdotti con il DL 145/2023. In particolare con l’art.13.
Il decreto prevede, oltre all’obbligo di CIN affitti brevi, che tutti gli immobili destinati alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), debbano essere munite di:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili a norma di legge.
I dispositivi, inoltre, devono essere dotati di allarme per avvertire del pericolo gli occupanti l’immobile.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Poco importa se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13 del D.L. 145/2023.
Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Affitti brevi con estintori e nuove misure di sicurezza. Ulteriori chiarimenti del Ministero
Proprio sui nuovo obblighi in materia di sicurezza, il Ministero del Turismo ha risposto a nuove domande con nuove FAQ su affitti brevi e sicurezza degli immobili.
Diversi sono gli aspetti chiariti.
Affitti brevi con estintori e ulteriori misure di sicurezza | |
Decorrenza obblighi |
ll termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n. 145/2023 dispone che il CIN è assegnato previa presentazione di un’istanza corredata di una dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza. |
Attività svolta non in forma imprenditoriale | Gli obblighi in materia di sicurezza riguardano anche le attività non svolte in forma imprenditoriale. |
Obbligo per Bed&Breakfast e Affittacamere |
Escluso. Ciò però non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza. |
Messa a locazione breve di una sola stanza | Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei requisiti di sicurezza. |
Stabile in cui si trova l’appartamento già dotato di dispositivi di sicurezza | Chi mette in affitto l’appartamento dovrà comunque rispettare tutti i requisiti di sicurezza richiesti per legge. |
Requisiti dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti
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I dispositivi devono essere dotati almeno della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo. |
Chiarimenti sugli estintori: caratteristiche e frequenza di installazione
Ulteriori chiarimenti hanno riguardato l’installazione degli estintori.
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.
In particolare, deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.
Inoltre, devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
Se l’unità immobiliare si sviluppa su un solo piano e ha:
- superficie inferiore ai 200 mq, è sufficiente installare un solo estintore;
- superficie maggiore di 200 mq (ma inferiore a 400 mq), servono 2 estintori.
Se l’unità immobiliare si sviluppa su due o più piani, sarà necessario comunque installare un estintore per ogni piano. Anche se la superficie complessiva è inferiore a 200 mq.
Inoltre, è necessario installare almeno un estintore supplementare su ogni piano di superficie maggiore di 200 mq.
Riassumendo…
- Norme introdotte dal DL 145/2023: gli immobili affittati per periodi brevi devono essere dotati di rilevatori di gas, monossido di carbonio, e estintori portatili.
- Obbligo di sicurezza: anche le singole stanze affittate per brevi periodi devono avere dispositivi di sicurezza, inclusi estintori
- Estintori obbligatori: devono essere installati estintori ogni 200 mq o per ogni piano, con specifiche tecniche previste dalla legge.
- Applicazione per tutti: gli obblighi valgono anche per attività non imprenditoriali e affitti di singole stanze.