Dal 2 novembre scatteranno le sanzioni previste per chi è titolare di strutture ricettiva (alberghi, hotel, ecc.) e non è in possesso del Codice Identificativo Nazionale, c.d. CIN. L’obbligo di dotarsi di CIN vale anche per chi affitta la propria casa con la formula degli affitti brevi o delle locazioni turistiche. Tuttavia l’obbligo di CIN non è l’unica novità in essere dal 2 novembre. Infatti, dovranno essere rispettate anche una serie di misure di sicurezza degli impianti quali ad esempio l’obbligo di dotarsi di dispositivi per il rilevamento di incendi e di estintori.
Alcuni obblighi possono variare a seconda se l’attività di affitti bevi o turistici è svolta in maniera imprenditoriale o meno.
A ogni modo, entro il 2 novembre i locatori dovranno essere in regola con la nuova normativa.
Affitti brevi. Tra obbligo di CIN e misure di sicurezza
L’obbligo di CIN nonchè tutti gli adempimenti previsti in materia di sicurezza delle strutture destinate a locazione sono state introdotte con l’art.13 del DL 145/2023.
Tutto il nuovo quadro normativo entrerà in vigore trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso con il quale è comunicata la piena operatività su tutto il territorio nazionale della piattaforma BDSR. Tramite questa piattaforma si richiede il CIN.
Considerato che l’avviso è stato pubblicato in data 3 settembre, tutti i suddetti obblighi scatteranno dal 2 novembre. Chi non sarà in regola con i suddetti potrà essere sanzionato.
Il Ministero del Turismo ha già pubblicato delle FAQ su CIN e misure di sicurezza affitti brevi.
Una volta ottenuto il CIN, questo deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui e’ collocato l’appartamento o la struttura. Inoltre dovrà essere indicato in ogni annuncio pubblicitario che riguarda l’immobile: ovunque pubblicato e comunicato.
Inoltre, se la locazione o la prenotazione della struttura ricettiva avviene tramite intermediari anche on line (vedi ad esempio AIRBNB) questi dovranno indicare il CIN negli annunci.
I CIN richiesti andranno ad alimentare la banca dati della strutture ricettive(BDSR).
Affitti brevi. Non basta il CIN, la struttura deve essere sicura (obbligo di estintore anche per gli affitti brevi)
Il Cin è soltanto una delle novità previste dal DL 145.
Infatti, il decreto interviene anche in materia di sicurezza degli impianti per quanto riguarda le locazioni brevi e le locazioni turistiche. Gli immobili dati in locazione con la formula degli affitti brevi o con gli affitti turistici dovranno essere dotate di estintore.
In particolare, tutti gli immobili destinati alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili a norma di legge.
I dispositivi, inoltre, devono essere dotati di allarme per avvertire del pericolo gli occupanti l’immobile.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Poco importa se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13 del D.L. 145/2023.
Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Affitti brevi con obbligo di estintore
Come detto anche per gli affitti brevi sarà obbligatorio dotarsi di estintore.
A tal proposito, il Ministero del Turismo ha chiarito con una specifica FAQ che:
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
In ipotesi di mancato adeguamento alla normativa sulla sicurezza (dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti. Nonché di estintori portatili), scatterà la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000. Per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto appena detto, per chi svolge l’attività in forma d’impresa violando i requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente sarà soggetto alle sanzioni previste da tale normativa.
Riassumendo…
- Dal 2 novembre scatta l’obbligo di CIN e di estintore anche per gli affitti brevi;
- tutti gli immobili dovranno avere dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché estintori portatili;
- chi non rispetta i nuovi obblighi sarà punito con pesanti sanzioni.