Affitto cointestato, quando l’inquilino può andarsene e disdire il contratto? Molti i dubbi su quando si prende in locazione un appartamento con altre persone (coinquilini), ad esempio gli studenti fuori sede o le coppie non sposate, ma se poi si decide di lasciare l’appartamento, qual è la prassi da seguire? La prima cosa da fare è diffidare da chi per addebitare ulteriori costi, sostiene che una volta firmato il contratto d’affitto deve per forza avere il consenso degli altri coinquilini, non è vero.
Se uno dei coinquilini vuole andarsene, gli altri coinquilini non potranno impedirglielo. La cosa da fare è che l’inquilino che ha deciso di abbandonare la casa in affitto cointestato, rediga una raccomandata di preavviso.
Il consenso dei coinquilini non è richiesto, anche perché se fosse così, sarebbe una grave limitazione della libertà personale, creando guerre interne, anche perché se l’altro coinquilino non fosse d’accordo, sarebbe costretto a vivere in un appartamento che non vuole, obbligato da altri, è palesemente assurdo.
Affitto cointestato: recedere dal contratto
Quindi, nel caso di più conduttore, è consentito a ciascuno di essi recedere dal contratto, entro le norme o le pattuizioni che regolano il recesso, anche senza che gli altri facciano lo stesso.
Si configurerebbe così un recesso parziale che non vorrebbe dire la risoluzione tout court del contratto in sé.
Il contratto mantiene la validità anche se uno degli inquilini recede dall’impegno contrattuale, per gli inquilini che restano, i quali, essendo responsabili in solido, dovrebbero a quel punto provvedere al versamento della quota di canone pagata fino a quel momento dall’inquilino che va via.
E’ importante, prima di firmare un contratto di affitto cointestato, informarsi bene delle clausole di recesso parziali, e gli oneri finanziari a cui si va incontro.
Il recesso dell’inquilino andrà registrato tramite il modello RLI, versando inoltre, col modello F24 – Elementi identificativi, l’obolo da 67 euro.