Il mercato dei mutui in Italia è da tempo al collasso. Nell’ultimo periodo, le richieste di mutui ipotecari sono crollate del 42% su base annua, mentre le erogazioni delle banche del 50%. Molte famiglie rinunciano persino a chiedere un mutuo, in quanto non si considerano con sufficienti garanzie da presentare agli istituti, oppure perché hanno perso il lavoro, non hanno un reddito congruo o stabile o ancora perché attendono una discesa degli spread, che si attestano anche al 4%, annullando il beneficio di un Euribor o un Eurirs ai minimi.
Affitto a riscatto: l’alternativa al mutuo
Tuttavia, che la crisi sia grave lo dimostra anche la crescita nel nostro Paese del fenomeno già diffuso altrove del cosiddetto “rent to buy” o “affitto con riscatto”. Stando a Casa.it, la domanda sarebbe cresciuta negli ultimi mesi del 9% e l’offerta del 13%. Si tratta di una tipologia a metà tra affitto di un immobile e l’acquisto. Infatti, esso consiste in un contratto, con cui una parte loca a un’altra un immobile, concedendo a questa la possibilità di acquistarlo alla fine del periodo pattuito, generalmente di tre anni. In pratica, l’affittuario pagherà un canone mensile, maggiorato rispetto al consueto canone di locazione, in quanto una parte di esso andrà ad essere accantonato, a detrazione del prezzo fissato per l’eventuale acquisto posticipato.
Affitto con riscatto come funziona
Se alla data prestabilita desidera non esercitare il riscatto, avrà davanti a sé due strade: chiedere la cessazione del contratto e liberare l’immobile, ma sarà necessario un preavviso di almeno sei mesi; oppure, continuare a pagare il canone, proseguendo a restare nell’immobile. Esempio: Tizio affitta casa a Caio, stabilendo che dopo tre anni Caio potrebbe, volendo, riscattare l’immobile per 150 mila euro.
Gli svantaggi dell’affitto con riscatto
Attenzione, però, anche agli svantaggi. Il primo riguarda proprio il trend del mercato: siamo sicuri che in una fase come questa, i prezzi delle case tra X anni non saranno scesi? In sostanza, avremmo fatto un buon affare? E secondo: se nel frattempo l’abitazione fosse soggetta a rischi, come il pignoramento, ci ritroveremmo con un contratto non opponibile verso terzi, a meno che non sia stato previsto un obbligo di acquisto, che sarebbe trascrivibile sui registri immobiliari, quindi, opponibile a terzi. Terzo: se alla fine del periodo, il locatario non avrà optato per l’acquisto, egli perderà la parte del canone, relativa al riscatto, in quanto essa non sarà restituita. In sostanza, avrà pagato per X mesi o anni un canone più alto di quello di locazione semplice, senza motivo.