Con due recenti sentenze, la numero 18213 e la numero 18214 dello scorso 17 settembre, la Corte di Cassazione si è espressa su due problematiche molto diffuse che riguardano i contratti di affitto. La suprema Corte ha fatto notare che i contratti di affitto privi della forma scritta sono nulli, ma se il conduttore è in buona fede possono essere sanati. I giudici hanno sottolineato anche che i contratti di affitto registrati con canoni inferiori al reale restano validi soltanto per il canone apparente, mentre il canone maggiore è nullo e non sanabile neanche con una eventuale registrazione tardiva.
Contratto registrato con canone inferiore
Uno dei casi più diffusi che utilizzano i proprietari per pagare meno tasse è quello di firmare due distinti contratti, di cui se ne registra soltanto uno all’Agenzia delle Entrate, quello, ovviamente, con il canone di affitto più basso. Il canone reale pagato dall’inquilino è contenuto nel secondo contratto, quello che non viene registrato, che è detto contratto fantasma perché, anche se è un’arma nelle mani del proprietario nei confronti dell’inquilino, non risulta registrato da nessuna parte. Nelle prossime pagine vedremo come l’inquilino può comportarsi in questo caso e anche nel caso degli affitti in nero dove, appunto, il contratto scritto proprio non esiste.