Affitto percepito in regime forfetario: imposta sostitutiva o IRPEF?

Il canone di affitto percepito da un soggetto che agisce in regime forfettario è tassato con imposta sostitutiva oppure è soggetto all’IRPEF? In questo articolo diamo risposta a questo dubbio
4 anni fa
1 minuto di lettura

Se hai un’attività e ti trovi in regime forfetario (quello con aliquota d’imposta del 15%, per intenderci) e nel contempo vuoi cedere in affitto un locale di tua proprietà (sia esso o meno strumentale all’attività stessa) non hai ragione di preoccuparti se il reddito da locazione concorra o meno alla verifica della soglia dei ricavi per operare nel regime.

Vediamo di cosa stiamo parlando.

Il regime forfetario in breve: il requisito dei ricavi a 65.000 euro

Il regime forfetario è stato introdotto nel nostro ordinamento fiscale con la Legge di bilancio 2015 ed è stato oggetto di modificazioni con le successive manovre finanziarie.

Per poter essere in questo regime di favore è necessario che siano rispettati determinati requisiti (di cui al comma 54 della Legge di bilancio 2014 e successive modificazioni) e non rientrare in una o più delle cause di esclusione di cui al successivo comma 57.

Il requisito principale da rispettare è che i ricavi/compensi conseguiti dall’attività svolta non siano superiori a 65.000 euro e ciò indipendentemente dal codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata.

Ricordiamo, inoltre, che chi opera in questo regime non è soggetto ad IRPEF, addizionali ed IRAP, ma versa un’imposta sostitutiva calcolata con aliquota del 15% (o aliquota 5% per i primi 5 anni di attività laddove rispettati i requisiti di cui al comma 65 della stessa manovra di bilancio 2015).

Gli immobili sono fuori dal regime forfetario

Potrebbe accadere che tu sia proprietario di un immobile diverso da quello in cui svolgi l’attività d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfetario e che decida di concederlo in affitto a terzi soggetti.

Indipendentemente da sé questo immobile sia strumentale o meno all’esercizio dell’attività medesima, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare, nella Circolare n. 10/E del 2016 (chiarimento ancora tutt’oggi valido) che “gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del regime forfetario”.

Conseguenza di questo chiarimento, dunque, è che l’eventuale reddito da affitto che ne deriva da un lato non concorrerà alla verifica della soglia dei 65.000 euro per essere nel forfetario e dall’altro non sarà tassato con l’aliquota del 15% propria del regime.

Per contro, l’affitto percepito sarà soggetto ad IRPEF o a cedolare secca laddove è stata esercitata la relativa opzione.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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