Affitto: quali rischi se si paga in nero in tutto o in parte?

L'affitto pagato in nero va restituito all'inquilino per quanto non registrato sul contratto di locazione.
8 anni fa
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Può capitare, a volte, che con il contratto di locazione il proprietario dell’appartamento possa prendere l’affitto, tutto o in parte, pagato in nero.

L’inquilino, in questo caso ha il diritto a vedersi restituire tutti i soldi versati in questo modo presentando, entro 6 mesi dal rilascio dell’appartamento, una domanda di risarcimento.

La novità, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, è stata ricordata anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Affitti pagati in nero: i soldi vanno restituiti

La sentenza della Suprema Corte numero 20395 dell’11 ottobre 2016, ribadisce quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016: se il contratto di affitto non è stato registrato  le sanzioni relative al pagamento del canone in nero sono imputabili soltanto al proprietario dell’appartamento e non all’inquilino.

L’inquilino, quindi, in base a questa normativa non corre alcun rischio per gli affitti in nero poichè l’Agenzia delle Entrate può pretendere il pagamento dell’imposta di registro all’inquilino anche se la nuova normativa stabilisce che a registrare il contratto di affitto debba essere solo il proprietario. Il fisco, però, in via subordinata, potrebbe chiedere il versamento anche all’inquilino.

Per quel che riguarda, invece, l’evasione fiscale  che consegue dal ricevimento del canone di locazione in nero per non dichiararlo al fisco, le sanzioni sono imputate, comunque soltanto al padrone di casa. Tali sanzioni vanno dal 240% al 480% dell’imposta evasa a cui vanno sommati, anche, gli interessi.

Se però il padrone di casa interviene entro il primo anno con il ravedimento operoso le sanzioni sono limitate: entro 90 giorni, infatti, la sanzione è ridotta al 12%, dal 91° giorno a un anno la sanzione è ridotta al 15%. Se si supera, invece l’anno la sanzione è del 120%.

Oltre alla sanzione il proprietario dell’appartamento deve anche restituire, così come afferma la sentenza della Cassazione, all’inquilino la parte di affitto concordata verbalmente e non presente nel contratto (la parte, quindi, pagata in nero).

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