L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E/2016 del 29 aprile 2016 fornisce una guida sulla disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo degli Uffici alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 159/2015.
La circolare chiarisce l’ambito temporale facendo riferimento ai termini di esecuzione dei versamenti e alle modalità di calcolo gli interessi dovuti in caso di pagamenti eseguiti in forma rateale.
Agenzia delle Entrate: nuova rateazione degli avvisi bonari
L’art. 2, comma 1, del decreto 159 ha modificato la rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di cui all’art.
La novità del’Agenzia delle Entrate è data dall’aumento da 6 ad 8 del numero massimo di rate trimestrali di pari importo di cui il contribuente può beneficiare per dilazionare le somme dovute di ammontare inferiore o pari a 5.000 euro, mentre, in presenza di somme superiori a tale importo, il numero massimo di rate ammesse è rimasto 20 rate trimestrali di pari importo. I termini di versamento delle rate restano immutati: l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mentre la scadenza delle successive rate trimestrali è stabilita nell’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
[tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Nuova disciplina per la rateazione dei versamenti derivanti dall’attività di controllo: vademecum dell’Agenzia delle Entrate[/tweet_box]