Agenzia delle Entrate: pagamenti a seguito di avvisi di accertamento
La novità dell’Agenzia delle Entrate riguarda il numero delle rate concesse al di sopra di un certo importo. In particolare, se le somme dovute superano 50.000 euro, il numero massimo di rate è stato elevato da 12 a 16. Inoltre il versamento delle rate deve avvenire: le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Viene stabilito un termine fisso per la decorrenza degli interessi di rateazione dovuti sull’importo delle rate successive alla prima, individuandolo nel giorno successivo al termine di versamento della prima rata, quindi indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato l’adesione.
Agenzia delle Entrate: pagamento a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E 2016 precisa che possono usufruire della rateazione, anche i cittadini che devono pagare importi a seguito di acquiescenza agli avvisi di liquidazione per decadenza agevolazioni (prima casa e piccola proprietà contadina) e agli avvisi di accertamento per occultamento del corrispettivo (art. 72 d. P.R. 131/86) con riferimento all’imposta di registro nonché agli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione (art. 51 D.Lgs. n. 346/90).
Agenzia delle Entrate: pagamenti a seguito di conciliazione giudiziale e accordi di mediazione
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E conferma la disposizione per cui, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, l’accordo di mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’ammontare complessivo delle somme concordate o, in caso di versamento rateale, della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione.