Agenzia delle Entrate: pagamenti a seguito di avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, evidenzia un ulteriore novità che prevede la possibilità di dilazionare i pagamenti soltanto quando l’importo relativo all’imposta liquidata non è inferiore a 1.000 euro. In ogni caso il contribuente deve pagare almeno il 20 per cento dell’imposta liquidata e rateizzare il debito residuo (fino all’80% in base alla scelta del contribuente). Fino a 20.000 euro il debito rimanente può essere dilazionato in 8 rate trimestrali.
In caso di importi superiori, il debito rimanente può essere pagato in un numero massimo di
12 rate trimestrali. Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione deve essere versato almeno il 20% dell’imposta liquidata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E 2016, ricorda che i contribuenti, per accedere alla rateazione delle somme dovute in seguito alla liquidazione delle dichiarazioni di successione, non sono più tenuti a prestare alcuna garanzia. Non vi è nessuna decadenza in caso di lieve inadempimento. La circolare dell’Agenzia delle Entrate, precisa che in base alle novità introdotte dal D.lgs. 159/2015 per lieve inadempimento, i contribuenti che pagano una rata in ritardo entro il termine della rata successiva non perdono il beneficio della rateazione, inoltre l’Agenzia delle Entrate precisa che, la rateazione è valida anche nel caso in cui i contribuenti versano una delle rate in misura insufficiente, per una quota mancante però non superiore al 3% del totale e comunque per un importo non superiore ai 10.000 euro, oppure nel caso in cui la prima rata viene pagata con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. Vademecum Agenzia delle Entrate:
circolare 17 E