I lavoratori impatriati che non hanno espresso l’opzione per la tassazione agevolata potevano rimediare solo con una dichiarazione correttiva nei termini ossia con una dichiarazione a correzione della precedente comunque da trasmettere entro il termine ordinario di presentazione del dichiarativo. Non è ammessa la possibile di ricorrere ad una dichiarazione integrativa a rettifica della precedente trascorsi 90 giorni dal termine ordinario di presentazione del modello Redditi. L’opzione espressa invece in una dichiarazione tardiva è sempre valida.
Le agevolazioni fiscali per gli impatriati
Il regime agevolato per i lavoratori impatriati è disciplinato all’art.16 del D.Lgs 147/2015.
Sono interessati dalle agevolazioni non solo i lavoratoti dipendenti anche gli imprenditori e i professionisti. Per i lavoratori dipendenti è richiesto il rientro in Italia per la copertura di ruoli direttivi ovvero il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Le condizioni per accedere alle agevolazioni sono le seguenti:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e
- si impegna a risiedervi per almeno due anni,
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Le agevolazioni fiscali
L’agevolazione fiscale consiste in un abbattimento dei redditi conseguiti dopo il rientro in Italia. Dunque, tali soggetti beneficano per un quinquennio di una specifica detassazione pari al:
- 70% per i primi 5 anni,
- 90% se la residenza è spostata in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Al ricorrere di determinate condizioni, superato il primo quinquennio, è possibile beneficiare dell’agevolazione per ulteriori cinque anni(5+5).
Nello specifico, l’ulteriore quinquennio agevolato si applica ai lavoratori con almeno un figlio minorenne a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Nel 2° quinquennio agevolato i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile:
- per il 50% del loro ammontare ovvero
- per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
L’intervento della Legge di bilancio 2021
La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, è intervenuta proprio sul 2° quinquennio agevolato ampliando la platea dei soggetti ammessi all’ulteriore agevolazione.
Infatti, beneficiano dell’allungamento dell’agevolazione anche i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati. Si accede al regime
previo versamento di un importo pari al dieci o al cinque per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Sono esclusi da tale norma gli sportivi professionisti.
La Legge di bilancio agevola nello specifico coloro che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e prima del 1°gennaio 2020.
A condizione che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero siano cittadini UE, e purché abbiano trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16, possono fruire, per un ulteriore quinquennio, dell’abbattimento del 50 per cento del reddito di specie prodotto (disposizioni di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 5 del decreto-legge 34/2019 (Fonte dossier ufficiale Legge di bilancio 2021).
Quelli che invece hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 già rientrano nell’ulteriore quinquennio agevolato grazie al D.
Impatriati con opzione per la tassazione agevolata: si alla dichiarazione tardiva no all’integrativa
Il riconoscimento del regime di tassazione agevolato passa dalla presentazione al proprio datore di lavoro, di una richiesta scritta. Il datore di lavoro applica il beneficio fiscale:
- dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio,
- dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto come da detassazione.
Tuttavia laddove il datore di lavoro non ha riconosciuto l’agevolazione nella modalità citata, il diretto interessato può ovviare direttamente in dichiarazione dei redditi. Naturalmente per un professionista l’accesso al regime fiscale avviene in dichiarazione dei redditi o in sede dell’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi spettanti.
In tale ultimo caso, come da richiesta scritta del professionista, il committente applica la ritenuta del 20% sul reddito abbattuto in base alle percentuali previste nel paragrafo precedente.
Come da circolare, Agenzia delle entrate, n°33/e 2020,
nelle ipotesi in cui l’impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l’accesso al regime è da considerarsi precluso.
Per termine di presentazione delle dichiarazioni non si fa riferimento al 730 ma al modello Redditi. Dunque, rileva la scadenza del 30 novembre.
E’ possibile presentare una dichiarazione integrativa impatriati?
Ipotizziamo che il lavoratore ha presentato il 730/2020 senza esprimere l’opzione per la tassazione agevolata. In tale caso era possibile presentare una dichiarazione modello Redditi c.d correttiva. Da presentare entro il 30 novembre. Attenzione, è considerata valida l’opzione espressa nella dichiarazione tardiva. Il riferimento è a quella dichiarazione dei redditi presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario del 30 novembre. Per il 2020, periodo d’imposta 2019, l’invio del modello Redditi è stato spostato al 10 dicembre.
Circa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa impatriati rispetto a quella originaria per esprimere l’opzione non indicata nella dichiarazione originaria:
- e’ ammessa possibilità di presentare un’integrativa solo entro 90 gg dalla scadenza del termine ordinario;
- spirato tale termine, non è più possibile beneficiare del regime agevolato per il periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.
Non è possibile neanche ricorrere all’istituto della remissione in bonis. A tal proposito, si veda la circolare n°33/E 2020.
Attenzione, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime agevolato per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile. Nelle modalità sopra descritte.
Un esempio pratico: impatriati e dichiarazione integrativa
Un professionista rientrato in Italia nel 2018 non ha espresso l’opzione per la tassazione agevolata nel modello Redditi 2019, periodo d’imposta 2018. Per il periodo d’imposta 2019 ha invece presentato regole dichiarazione dei redditi non optando però per la tassazione agevolata. In tale caso, rispetto al termine ultimo di presentazione della dichiarazione originaria, 10 dicembre, avrà tempo fino al 10 marzo 2021 per presentare una dichiarazione integrativa a favore. Per il periodo d’imposta 2018 no potrà più beneficiare della tassazione agevolata.