L’Agenzia Entrate, in apposita circolare, esamina la novità prevista per l’agevolazione prima casa per coloro che trasferiscono residenza all’estero. Una novità prevista dall’art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2023.
Ricordiamo in primis in cosa si concretizza l’agevolazione. Parliamo del beneficio di pagare, all’acquisto della casa e se rispettati tutti i requisiti di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, le seguenti imposte in misura agevolata:
- se trattasi di acquisto non soggetto ad IVA
- imposta di registro pari al 2% (invece che 9%) del valore dell’immobile (con importo minimo di 1.000 euro)
- imposta ipotecaria ed imposta catastale, pari a 50 euro ciascuna
- se trattasi di acquisto soggetto ad IVA
- imposta di registro, ipotecaria e catastale, pari a 200 euro ciascuna
- IVA al 4% (invece che al 10%).
Le condizioni
L’applicazione dell’agevolazione prima casa non è automatica.
- l’immobile che si acquista non deve appartenere alle categorie catastali di lusso (quindi non devono essere A/1, A/8 ed A/9)
- l’immobile che si acquista deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza oppure ve la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto o nel comune dove svolge la sua attività lavorativa
- l’acquirente non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile
- il compratore non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.
I benefici si hanno anche laddove l’acquirente sia già possessore di altro immobile acquistato anch’esso con l’agevolazione ma provvede a vendere quest’ultimo entro 1 anno dall’atto di acquisto della nuova casa.
Inoltre, si tenga presente che i benefici in esame spettano anche nel caso in cui si acquisti la “prima casa” per donazione o per successione mortis causa.
Agevolazione prima casa: le novità per gli emigrati
Il decreto-legge n. 69/2023 è intervenuto sull’applicazione dell’agevolazione prima casa per coloro che si vedono costretti ad emigrare all’estero. Prima delle novità, la legge prevedeva che:
- il cittadino italiano emigrato all’estero poteva godere delle agevolazioni, a prescindere dal requisito della residenza, in caso di acquisto di abitazione situata sull’intero territorio nazionale
- il contribuente emigrato all’estero per motivi di lavoro poteva godere delle agevolazioni, a prescindere dal requisito della residenza, se l’immobile acquistato si trovava nel Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto dal quale l’acquirente dipende.
Il menzionato decreto legge interviene con una netta modifica, stabilendo che possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, nel rispetto degli altri requisiti, contestualmente:
- si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro (anche NON subordinato)
- abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni (anche NON continuativi), o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività (anche senza remunerazione), anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende
- abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.
Riassumendo
- l’agevolazione prima casa si applica se rispettati tutti i requisiti di cui nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986
- il decreto-legge n. 69/2023 ha modificato la parte della legge con riferimento a coloro che trasferiscono la residenza all’estero
- l’Agenzia Entrate esamina le novità agevolazione prima casa per gli emigrati all’estero (Circolare n. 3/2024).