L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 485 del 19 ottobre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito alle agevolazioni prima casa.
L’Ade, in questo caso, si sofferma sulla proroga dei termini degli adempimenti necessari ai fini della detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto di un immobile da accorpare all’abitazione principale, per via dell’emergenza sanitaria Covid-19. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Quesito contribuente
Il contribuente riferisce di aver acquistato un immobiliare adiacente alla propria abitazione principale da accorpare a quest’ultima.
Per l’acquisto, nello stesso giorno, ha stipulato un mutuo ipotecario.
La detrazione degli interessi passivi del mutuo contratto spetta a condizione che sia realizzato l’accorpamento delle 2 unità immobiliari.
Una volta “fuse”, le due unità devono risultare un’unica abitazione principale.
La detrazione, ad ogni modo, è consentita se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.
A causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro Paese, i lavori di accorpamento hanno subito dei ritardi. È stato sforato il periodo di un anno dall’acquisto dell’immobile da unire all’abitazione principale.
L’istante, a questo punto, chiede se può usufruire della proroga concessa dal “Decreto liquidità”.
Si configura una causa di forza maggiore
Nella fattispecie in esame, spiega l’Agenzia delle Entrate, si configura una causa di forza maggiore rappresentata dall’emergenza epidemiologica che non esclude, in linea di principio, la spettanza della detrazione.
L’istante, secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità, può fruire della detrazione in esame, a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 2 giugno (periodo di emergenza a causa dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone per arginare i contagi da coronavirus).