È possibile beneficiare delle agevolazioni “prima casa” anche per i trasferimenti di proprietà di case di abitazione derivanti da successione o donazione. È la sintesi di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 228 del 2 aprile 2021. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Quesito del contribuente
L’istante è un soggetto che ha acquistato l’intera proprietà di un immobile abitativo:
- per il 50 per cento a titolo gratuito, per donazione del proprio padre;
- per il restante 50 per cento, invece, a titolo oneroso, per acquisto dal proprio zio.
L’istante ha beneficiato delle agevolazioni “prima casa”.
Lo stesso, successivamente, ha trasferito la propria residenza in un altro Comune e ha acquistato un altro immobile ad uso abitativo, fruendo delle medesime agevolazioni “prima casa” e impegnandosi a vendere l’immobile preposseduto entro il termine di un anno dall’acquisto.
Ciò premesso, l’istante chiede se può alienare, entro l’anno, soltanto la quota dell’immobile preposseduto acquistata a titolo oneroso, in modo da conservare la proprietà del residuo 50 per cento ricevuto in donazione.
Agevolazione prima casa derivanti da successione e donazione
La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito del contribuente è positiva.
Ai sensi dell’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è possibile beneficiare delle agevolazioni “prima casa” anche per i “trasferimenti di proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, derivanti da successione o donazione”.
In altre parole, il diritto di acquisito con “agevolazione prima casa” derivante da successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire del regime di favore nell’ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di un’altra abitazione.
Quanto appena detto è valido anche nell’ipotesi del caso in esame. L’Istante può usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa, a condizione che venga alienata la quota acquistata a titolo oneroso, entro 1 anno dall’acquisto.
Per non incorrere nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, conclude l’Ade, l’istante è tenuto a vendere almeno il 50 percento dell’immobile preposseduto, ossia la quota acquistata a titolo oneroso.