Le agevolazioni per l’acquisto prima casa non spettano al contribuente che possiede un altro immobile non adatto a soddisfare, per dimensioni e caratteristiche complessive, le esigenze abitative del proprio nucleo familiare. La “scomodità” per i figli, anche di sesso diverso, di dover dormire nella stessa camera non equivale a inidoneità abitativa, è quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 2278 del 5 febbraio 2016.
La vicenda processuale sull’indebita fruizione dell’agevolazione prima casa
Con avviso di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate accertava l’indebita fruizione dell’agevolazione prima casa nei confronti di due contribuenti, in quanto, al momento dell’acquisto, risultavano proprietari di un altro immobile nell’ambito dello stesso comune.