Agevolazione prima casa, spetta al cittadino italiano iscritto all’AIRE?

L'agevolazione prima casa spetta anche nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, ma ad alcune condizioni.
3 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con l’interpello n. 751 del 28 ottobre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alle agevolazioni prima casa in capo a soggetti non residenti in Italia e regolarmente iscritti all’Aire. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è un cittadino italiano residente a Londra, regolarmente iscritto all’AIRE, che intende acquistare un immobile da concedere in comodato gratuito alla madre. Chiede se al momento dell’acquisto, essendo l’immobile di nuova costruzione, possa usufruire dell’IVA agevolata al 4% e se la vendita dell’immobile entro i 5 anni dalla data di acquisto, senza effettuare nessun altro acquisto, non dia luogo a plusvalenza tassabile in virtù della residenza all’estero.

Agevolazione prima casa nel caso di un cittadino residente all’estero

La lettera a) della Nota II-bis prevede che l’agevolazione prima casa spetti anche nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, a condizione che l’immobile acquistato costituisca la “prima casa” nel territorio italiano e senza alcun obbligo di fissare la residenza.

Pertanto, nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’istante possa acquistare l’immobile usufruendo dell’aliquota Iva agevolata anche nell’ipotesi in cui conceda in comodato l’immobile stesso.

Per quanto riguarda l’ulteriore quesito relativo alla tassazione della plusvalenza nel caso di cessione dello stesso immobile, entro i cinque anni dalla data di acquisto, l’Agenzia chiarisce che la non tassabilità è condizionata alla circostanza che l’immobile per la maggior parte di questo periodo sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In conclusione, in caso di cessione dell’immobile entro cinque anni dal suo acquisto, non sarà tassata l’eventuale plusvalenza se l’immobile sia stato effettivamente adibito ad abitazione principale dal familiare titolare del contratto di comodato d’uso.

 

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