Il contribuente, che acquista un’abitazione con le agevolazioni “prima casa” e non trasferisce la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, perde il beneficio fiscale, anche se il tardivo trasferimento della residenza è dovuto al mancato rilascio dell’abitazione da parte dell’inquilino e al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione. Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10719 del 5 giugno 2020. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Mancato rispetto delle tempistiche per cause di forza maggiore
Nel caso in esame, due contribuenti avevano acquistato un’abitazione con le agevolazioni prima casa, obbligandosi a spostare la residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile, entro 18 mesi dalla stipula dell’atto.
Questo limite non è stato rispettato e, per tale motivo, l’amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni fiscali notificando apposito avviso di liquidazione nei confronti dei contribuenti.
I contribuenti, a questo punto, avevano presentato ricorso in commissione tributaria asserendo che il mancato rispetto delle tempistiche era avvenuto per cause di forza maggiore, in particolare:
- l’inquilino non aveva rilasciato tempestivamente l’immobile
- i lavori di ristrutturazione si erano prolungati oltre il previsto
- l’ente locale non aveva, di conseguenza, rilasciato il certificato di abitabilità.
Il ricorso dei contribuenti era stato respinto in primo grado e accolto in secondo.
Infine, sulla vicenda si è pronunciata la Corte di cassazione con l’ordinanza sopra citata.
Agevolazioni Prima Casa, bisogna trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile
I giudici di cassazione, dello stesso parere dell’amministrazione finanziaria, hanno evidenziato, prima di ogni cosa, che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, l’acquirente debba trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato, non è necessario avere (o spostare) la residenza proprio nel fabbricato acquistato.
Per tale motivo “il mancato rilascio dell’abitazione da parte del conduttore non può concretizzare una causa di forza maggiore, in quanto le contribuenti avrebbero comunque potuto trasferire la residenza presso un’altra abitazione situata nello stesso Comune”.
Come se non bastasse, secondo quanto si legge nell’ordinanza in commento, “il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione, nel termine di 18 mesi dall’acquisto, non costituisce un evento inevitabile o imprevedibile e assolutamente non imputabile alle parti”.
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