Sappiamo bene, e abbiamo visto più volte, che per godere delle agevolazioni prima casa occorre trasferire all’indirizzo dell’immobile la residenza. Su questo punto la giurisprudenza è stata chiamata ad intervenire più volte. Di recente con sentenza 4512/2016 è stato ribadito dalla Ctp di Milano che il requisito della residenza (o l’impegno a trasferirla entro 18 mesi dal rogito) è fondamentale e che non basta, all’uopo, trasferirsi per lavoro.
In altre parole, se il contribuente promette al momento del rogito il cambio di residenza e poi non mantiene la promessa, incorre in decadenza dall’agevolazione ottenuta in sede di acquisto dell’abitazione, senza che possa utilizzare come scusante che, nel frattempo, è avvenuto il trasferimento dell’ attività lavorativa.
Va inoltre precisato che le regole fissate per l’attività lavorativa, si estendono a qualsiasi altra attività che il contribuente svolga in modo continuativo che si tratti di un’attività produttiva di reddito di lavoro dipendente o autonomo o d’impresa, ma anche di attività non produttive di reddito (è il caso ad esempio di un religioso, di uno studente oppure di un volontario).
Mancato cambio residenza e agevolazioni prima casa: eccezioni