Guida agevolazioni fiscali disabili 2011 – parte 1
La legislazione fiscale negli ultimi tempi ha particolarmente favorito le persone con difficoltà motorie o che comunque abbiano degli handicap. Pertanto si è dato particolare rilievo ai principi costituzionali , visto che in tale modo vengono attuate le disposizioni n materia di eguaglianza e di rispetto della capacità contributiva. Le norme hanno quindi permesso di ottenere vantaggi fiscali sia per l’ acquisto di un’ autoveicolo , sia per opere che comportino l’ abbattimento di barriere architettoniche, sia ulteriori vantaggi per usufruire di personale abilitato all’ assistenza.
Agevolazioni fiscali disabili auto
Agevolazioni disabili auto – Le agevolazioni spettano per l’ acquisto di autovetture oltre che di motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per il trasporto specifico di disabili. Per quanto riguarda l’ agevolazione irpef rientrano anche gli acquisti di autocaravan.
Agevolazioni Irpef disabili – L’ acquisto dei mezzi di locomozione adibiti ad essere usati dai disabili hanno diritto ad una detrazione d’ imposta pari al 19 per cento dell’ importo pagato in sede di acquisto. La detrazione può essere ripartita in una sola annualità oppure divisa in quattro anni , ma sempre per un’ importo massimo di € 18.075,99. E’ possibile ottenere nuovamente l’ agevolazione solo nel caso in cui la precedente autovettura sia radiata dal P.R.A. Nel caso invece di furto occorre reinserire in dichiarazione l’ importo al netto del risarcimento ottenuto dall’ assicurazione.
La detrazione spetta oltre ché per le spese di acquisto anche per eventuali modifiche all’ autovettura ( in modo da adattarla all’ uso del disabile) e spetta anche per le spese di riparazione escluse quelle relative alla manutenzione ordinaria. Sono comunque esclusi i costi di esercizio, i costi inerenti i premi di assicurazione il carburante e il lubrificante. Tali spese per poter essere detratte devono comunque essere sostenuti entro i 4 anni.
Detrazioni fiscali disabili
A chi competono le agevolazioni – Possono usufruire delle agevolazioni le persone che presentano le seguenti disabilità:
- I non vedenti – Sono coloro che presentano situazioni di cecità assoluta o che presentano residui visivi non superiori ad un decimo ad entrambi gli occhi anche se hanno una correzione visiva. Per maggiori informazioni occorre consultare la legge n. 138 del 3 aprile 2001, che presenta una classificazione dei vari handicap.
- I sordi – Sono coloro colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’ apprendimento della lingua parlata così come previsto dall’ art.1 della legge 68 del 1999.
- I disabili con handicap grave– Sono quelli che presentano un handicap così come previsto dal comma 3 dell’ art. 3 della legge 104 del 1992, certificata con verbale dalla commissione per l’ accertamento dell’ handicap presso la Asl.
- I disabili con ridotte capacità motorie – Sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano affetti da grave limitazione di capacità di deambulazione. Per questa particolare categoria l’ agevolazione è concedibile solo se l’ auto viene condizionata all’ uso del disabile.
Agevolazioni Iva disabili – Per l’ acquisto di una autovettura nuova è studiata una particolare agevolazione in tema di pagamento dell’ imposta sul valore aggiunto. Infatti per chi acquista un’ autovettura nuova è prevista l’ applicazione di un’ Iva al 4 per cento, in luogo della tradizionale Iva al 20 per cento, per auto a benzina sino a 2000 centimetri cubici o sino a 2800 centimetri cubici per quanto riguarda motori diesel. L’ Iva al 4 per cento è dovuta anche in caso di adattamenti all’ uso del disabile del veicolo. Non è possibile far usufruire dell’ iva agevolata il familiare del disabile, anche se a carico.
La società che effettua la vendita deve indicare che la vendita è stata realizzata ai sensi della legge 97 1986 e della legge 449 1997 oppure della legge 342 2000 o della legge 388 2000. Inoltre entro trenta giorni dalla vendita occorre comunicare all’ Agenzia delle Entrate il nominativo dell’ acquirente e tutti i dati identificativi del veicolo.
Esenzione pagamento bollo auto disabili – In tema di pagamento della tassa di possesso della vettura ( bollo auto) è prevista una particolare esenzione sia per i disabili che per i famigliari di cui sia fiscalmente a carico, per l’ acquisto di auto a benzina sino a 2000 centimetri cubici o sino a 2800 centimetri cubici per quanto riguarda motori diesel.
Per usufruirne occorre prendere visione della documentazione necessaria presso l’ ufficio tributi della Regione oppure presso la locale Agenzia delle Entrate. La documentazione va inoltrata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno presso il competente ufficio dell’ agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo. Una volta riconosciuta l’ esenzione per il primo anno, questa prosegue per gli anni successivi, a meno che non sopraggiungano eventi particolari che determinano la revoca dell’ agevolazione, ad esempio la vendita del veicolo ( anche in questi casi occorrerà informare il competente ufficio delle Entrate attraverso raccomandata).
Esenzione imposte di trascrizione su passaggi di proprietà – Per i disabili sopra richiamati ( ad esclusione delle categorie di non vedenti e sordi ) è prevista anche l’ esenzione del pagamento delle imposte relative alle trascrizioni di passaggi di proprietà dei veicoli. Il beneficio è valido sia per il disabile che per il famigliare cui
Agevolazioni fiscali disabili documenti
Per usufruire delle agevolazione sopra elencate occorrerà produrre la seguente documentazione:
- La certificazione attestante condizione di disabilità, che per quanto riguarda i cono vedenti ed i sordi è un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica; per i disabili psichici o mentali è invece un verbale della commissione medica emesso dall’ Asl ai sensi dell’ art.4 della legge 104/1992 dal quale risulti l’ handicap grave o l’ attribuzione dell’ indennità di accompagnamento da parte della preposta commissione; per quanto concerne disabili con gravi problemi di deambulazione un verbale della commissione medica emesso dall’ Asl ai sensi dell’ art. 4 della legge 104/1992 dal quale risulti l’ handicap grave derivante da patologie che comportino limitazione permanente della deambulazione.
Agevolazioni fiscali disabili Agenzia Entrate
Più precisamente in base alle recente circolare 21 23 Aprile 2010 l’ Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti specificazioni:
- I portatori di handicap fisico o mentale godono sempre dell’ agevolazione per l’ acquisto di un’ auto anche quando lo stato dell’ handicap non è certificato da una commissione medica ai sensi della legge 104/1992 , ma da un certificato rilasciato dalla commissione pubblica preposta all’ accertamento dello stato di invalidità, dove si evidenzi lo stato di handicap grave;
- I disabili con gravi difficoltà di deambulazione possono dimostrare il loro stato di inabilità attraverso un certificato medico rilasciato da commissione medica pubblica la quale attesti che il soggetto ha notevoli difficoltà a deambulare e che necessità di un accompagnatore;
- Per i soggetti affetti da sindrome di Down rientranti quindi nei disabili psichici è sufficiente la dichiarazione rilasciata dal medico di base che può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in luogo dei verbali di accertamento fatti dalla commissione ai sensi della legge 104 del 1992.
- Non è in ogni caso preclusa la possibilità di acquistare un’ auto con le agevolazioni nel caso l’ indennità di accompagnamento sia sostituita da altre forme di assistenza ( ad esempio il ricovero presso una struttura ospedaliera con retta a carico dell’ ente pubblico).
- Per quanto concerne la sola agevolazione ai fini Iva una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara che non si è acquistato alcun veicolo in maniera agevolata nel quadriennio precedente l’ acquisto. In caso di acquisto nel quadriennio occorre esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante la cancellazione del veicolo.
- La dichiarazione dei redditi con la quale si attesta che il disabile è a carico di un famigliare ( nel caso di veicolo intestato al disabile e spesa che viene detratta dal famigliare). E’ possibile anche autocertificare la situazione di carico fiscale.
Agevolazioni disabili con ridotte o impedite capacità motorie
Per la detrazione relativa all’ acquisto di autovetture da parte di soggetti che hanno ridotte capacità motorie occorre che il veicolo subisca un’ adattamento per essere utilizzato dal disabile. La natura motoria della disabilità deve essere annotata sul certificato medico rilasciato dalla Asl competente di cui all’ art. della legge 104 del 1992. Non è necessario che il disabile percepisca l’ indennità di accompagnamento.
I veicoli che possono usufruire delle agevolazioni sono le auto e gli autocaravan, le motocarrozzette, gli autoveicoli ad uso promiscuo o per il trasporto specifico del disabile.
E’ condizione indispensabile per usufruire di tutte le agevolazioni che la vettura venga adatta all’ uso del disabile. Per chi è possiede una patente speciale anche solo l’ installazione del cambio automatico è condizione necessaria per usufruire dell’ agevolazione. In ogni caso gli adattamenti possono riguardare modifiche ai comandi di guida, sia la carrozzeria sia la sistemazione interna in modo da rendere la vettura accessibile da parte del disabile. A titolo esemplificativo si considerano adattamenti alla carrozzeria idonei ad usufruire dell’ agevolazione i seguenti:
- Pedana sollevatrice ad azione meccanica, idraulica o elettrica;
- Scivolo a scomparsa ad azione idraulica, meccanica o elettrica;
- Braccio sollevatore o paranco ad azione elettrica, meccanica, idraulica;
- Sedile scorrevole, sportello scorrevole, ecc.
Iva agevolata disabili non affetti da gravi limitazioni
Per i disabili che non sono affetti da gravi limitazione della capacità di deambulazione vanno applicate le seguenti regole:
- L’ acquisto può riguardare oltre a veicoli o caravan anche motocarrozzette, motoveicoli o autoveicoli ad uso promiscuo o per l’ utilizzo esclusivo del disabile;
- I veicoli devono essere adattati prima dell’ acquisto al disabile con ridotte capacità motorie;
- Il diritto all’ Iva agevolata al 4 per cento riguarda anche gli interventi effettuati dall’ officina per adattare i veicoli, anche nuovi di fabbrica, all’ uso del disabile;
Per quanto riguarda la documentazione da produrre oltre a quella elencata precedentemente occorre anche produrre la seguente documentazione:
- Fotocopia della patente di guida “speciale” o del foglio rosa “speciale”. Per quanto riguarda le detrazioni Irpef non occorre possedere una patente o che la possegga anche il famigliare cui il disabile è a carico;
- Per quanto riguarda l’ agevolazione Iva una autocertificazione inerente il possesso di ridotte capacità motorie, come risulta dalla certificazione medica n possesso;
- Fotocopia delle carte di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la guida della vettura da parte del disabile oppure che la vettura è adattata in funzione della minoranza fisico / psichica;
- Copia della certificazione della disabilità o invalidità rilasciata da una commissione pubblica deputata all’ accertamento delle condizioni, in cui è indicata la natura della disabilità.
SEGUE PARTE 2° – Agevolazioni fiscali disabili 2011: dalle detrazioni Irpef per i familiari all’aliquota Iva agevolata