Il regime di tassazione agevolato previsto per i lavoratori impatriati spetta anche a coloro che svolgono attività di lavoro autonomo. Infatti la norma di riferimento, l’art.16 del D.lgs 147/2015, li richiama espressamente tra i soggetti che possono beneficiare della detassazione.
Detto ciò, coloro che rientrano in Italia e scelgono di operare in regime forfettario, possono accedere al regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati?
Ecco cosa ne pensa l’Agenzia delle entrate.
Il regime di tassazione agevolato per i lavoratori impatriati
I lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, hanno la possibilità di accedere ad una tassazione agevolata per i redditi prodotti in Italia.
Come ribadito sul portale dell’Agenzia delle entrate, è applicabile quando sussistono due presupposti:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni,
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
La detassazione spetta per cinque periodi d’imposta. A partire dal periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4.
In applicazione del regime agevolato:
- il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero
- al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Al ricorrere si specifiche condizioni, la detassazione, seppur alleggerita, può essere applicata per ulteriori 5 anni (5+5).
Compatibilità con il regime forfettario
Coloro che rientrano in Italia e scelgono di operare in regime forfettario, possono accedere al regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati?
Ebbene su tale punto, l’Agenzia delle entrate si è già espressa con parere negativo.
Infatti, considerato che il reddito prodotto in regime forfettario è soggetto ad un’imposta sostitutiva, lo stesso non concorre al reddito complessivo (per espressa previsione dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR).
Da qui, come riportato nella riposta Agenzia delle entrate, n°283/2019,
l’applicazione del regime in argomento non appare, dunque, compatibile con le agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, come disciplinate dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, viste le diverse regole applicative che sottendono ai regimi agevolativi in argomento.
Dunque, colui che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori cd. “impatriati”, di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.
Naturalmente, al lavoratore è comunque riconosciuta la possibilità di scegliere il regime previsto per i lavoratori impatriati, laddove questo sia valutato più conveniente rispetto al regime forfettario.