Con l’avvicinarsi della scadenza dell’acconto IMU 2021, fissato (salvo proroghe last minute) al 16 giugno 2021, è necessario ricordarsi tutti i casi di agevolazioni previsti dalla normativa di riferimento (commi 738-783 legge n. 160 del 2019).
Dalle aree fabbricabili, agli immobili ceduti in comodato tra genitori e figli; dallo sconto del 50% per i fabbricati di interesse storico, all’abbattimento per gli immobili locati a canone concordato.
Essendo l’IMU dovuta in base alla percentuale ed ai mesi di possesso nell’anno (computando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni), ne consegue che le agevolazioni qui esposte si applicano solo in funzione della percentuale e mesi di possesso.
Aree fabbricabili: quando sono terreni agricoli ai fini IMU
Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono considerate ai fini IMI come terreni agricoli (vedi anche IMU terreni agricoli e terreni edificabili: tutti i casi di esenzione nel 2021). Quindi, come, tali esenti dall’IMU 2021. Ribadiamo che affinché un terreno “edificabile” sia considerato come “agricolo” ai fini IMU, è indispensabile il verificarsi congiunto delle seguenti due condizioni:
- l’area edificabile deve essere posseduta e condotta dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (IAP), comprese le società agricole
- sull’area edificabile deve persistere l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Inoltre, in caso di comproprietà dell’area edificabile, l’agevolazione comporta l’esenzione solo per il comproprietario che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e, invece, la tassazione come terreno agricolo per l’eventuale altro comproprietario privo di tali qualifiche.
Le altre agevolazioni IMU 2021
Ci sono poi casi di agevolazione per l’IMU 2021 previsti dalla normativa di riferimento che si concretizzano in un abbattimento dell’imposta e non esenzione.
- è previsto uno sconto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico
- stesso sconto del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
- abbattimento pari al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. categorie di lusso), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
- riduzione del 50% della base imponibile IMU per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia dai pensionati all’estero. Ciò purché siano verificate congiuntamente le seguenti condizioni in capo al pensionato:
- titolarità di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia
- la residenza in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia.
- l’immobile posseduto in Italia non deve essere locato o concesso in comodato
- sconto del 25% per le abitazioni locate a canone concordato.
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