Per accedere alle agevolazioni mutui prima casa under 36 sono richiesti anche specifici requisiti reddituali patrimoniali. Infatti, i benefici sono riservati ai soggetti con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Con la circolare n°12/e di ieri, l’Agenzia delle entrate ha chiarito come deve essere verificato il possesso dei requisiti ai fini ISEE.
Le agevolazioni mutui prima casa giovani under 36
Con l’art.64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, il Governo è intervenuto per agevolare l’acquisto della prima casa non di lusso, da parte degli under 36.
Per chi rispetta determinati requisiti, l’acquisto della 1° casa è agevolato nei seguenti termini: esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, ecc.
I requisiti da rispettare
Nel precedere le agevolazioni sopra esaminate, il Decreto Sostegni-bis individua anche i requisiti per accedervi.
Nello specifico, i beneficiari devono:
- non aver ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- avere un ISEE, non superiore a 40.000 euro annui.
La verifica dei requisiti ISEE deve essere effettuata in base alle indicazioni date dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 12/E di ieri 14 ottobre.
Limiti ISEE: come devono essere verificati?
In base al DPCM 159/2013, l’ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Per esempio, l’indicatore ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019 per gli atti stipulati nel 2021 e a quelli dell’anno 2020 per gli atti stipulati nel 2022 (circolare 12/2021).
L’ISEE ordinario ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento.
Da qui, per accedere alle agevolazioni mutui prima casa giovani under 36, il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito. Pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore o contestuale all’atto.
Nell’atto deve essere indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU.
L’attestazione ISEE alla quale occorre fare riferimento è quella ordinaria. Tuttavia, nella circolare in esame, l’Agenzia delle entrate ritiene che possa essere considerato anche l’ISEE corrente.