Agevolazioni “prima casa” anche prima della vendita dell’immobile ereditato

Le agevolazioni prima casa si applicano anche agli atti di acquisto di una nuova abitazione, a condizione che l’immobile preposseduto sia venduto entro un anno dalla data dell'atto.
4 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 277 del 21 aprile 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di una nuova abitazione, prima della vendita di un immobile sito nel medesimo comune, acquistato mortis causa usufruendo delle medesime agevolazioni. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Agevolazioni prima casa, immobile ereditato

L’Istante è un notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo per il quale l’acquirente intende richiedere le agevolazioni “prima casa”.

Lo stesso acquirente è già titolare di altro immobile posto nello stesso Comune, acquistato per successione usufruendo delle medesime agevolazioni e intende procedere al nuovo acquisto con impegno in atto a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede.
Ciò premesso, il Notaio istante chiede se il proprio cliente possa avvalersi nuovamente delle agevolazioni prima casa, prima della vendita dell’immobile preposseduto nello stesso comune.

Risposta dell’Ade

La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito del contribuente è positiva.
L’articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che l’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto di una nuova abitazione, a condizione che l’immobile preposseduto sia alienato entro un anno dalla data dell’atto.
In altre parole, il contribuente può fruire delle agevolazioni prima casa, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni.
Lo stesso, ha chiarito la stessa Agenzia con la circolare n. 12/2016 e la risoluzione n. 86/2017, vale anche per le agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione.
Alla luce di quanto premesso, dunque, l’Ade ritiene che sia possibile avvalersi nuovamente dell’agevolazione “prima casa”, anche in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune e acquistato con le medesime agevolazioni, ma a condizione che si proceda alla vendita dell’immobile preposseduto entro un anno.

 

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