Agevolazioni prima casa: il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi ne fa perdere il diritto, anche se l’immobile non è abitabile

Il prolungarsi dei lavori di ristrutturazione non costituisce causa ostativa. Questo è quanto rilevato da una recente sentenza della Corte di Cassazione.
5 anni fa
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Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 28061 del 31 ottobre 2019 viene chiarito un principio fondamentale in tema di agevolazioni prima casa: la residenza deve essere trasferita nel comune in cui è sito l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, a prescindere che l’immobile sia effettivamente nelle condizioni di utilizzo.

L’oggetto del contenzioso

La questione riguarda un contenzioso tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate.

In particolare, al contribuente sono stati recapitati 2 avvisi di liquidazione di imposta e irrogazione delle sanzioni.

Con il primo veniva disposto il recupero della maggiore imposta di registro in conseguenza dell’intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, per non aver trasferito entro i 18 mesi dalla stipula dell’atto di acquisto la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile; con il secondo, per gli stessi motivi, veniva disposta la revoca dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzato all’acquisto di immobili da adibire a prima casa.

Per la difesa, il tardivo trasferimento della residenza era strettamente legato all’inaspettato prolungarsi dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, che non hanno consentito l’uso abitativo dello stesso.

La pronuncia della cassazione

La suprema Corte, con la sentenza di cui sopra, asserisce che il riconoscimento del diritto all’agevolazione sussiste solo se l’abitazione si trovi nel Comune di residenza, oppure che la residenza venga trasferita nei Comune in cui si trova l’abitazione entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto.

Questa disposizione permette al contribuente di vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui, per i più diversi motivi, l’immobile non posa essere ancora abitato, ma Basta, a tale scopo, il semplice trasferimento della residenza nel Comune dove lo stesso è ubicato.

Per questo motivo la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che: “nessuna rilevanza ostativa può riconoscersi al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e che, quindi, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile”.

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