Niente agevolazioni prima casa per il coniuge che si separa di fatto senza provvedimento del Giudice. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ordinanza n. 14596 del 2019) esaminando il ricorso presentato da un Comune nei confronti di un cittadino che aveva spostato la propria residenza in una diversa abitazione da quella coniugale dopo avvenuta separazione di fatto. Il contribuente non aveva pagato l’ICI ritenendo la nuova abitazione come prima casa e il Comune aveva presentato ricorso fino alla Corte di Cassazione.
Agevolazioni prima casa e separazione di fatto
I giudici della Corte hanno, infatti, disconosciuto il diritto a beneficiare delle agevolazioni prima casa al coniuge che sposta la propria residenza in assenza di separazione omologata dal Giudice civile. Nel caso specifico, il comune presso il quale era residente il coniuge aveva emesso avvisi di accertamento ICI (oggi IMU) a valere sull’appartamento acquistato dal coniuge separato non riconoscendogli il diritto all’esenzione dell’imposta municipale come prima casa, in assenza di provvedimento giudiziale che attestasse l’avvenuta separazione e quindi che facesse insorgere nel soggetto il diritto a non pagare l’ICI. Questo perché, in assenza di omologa di separazione, non può essere dimostrato a tutti gli effetti che il coniuge sia effettivamente separato e risieda altrove anche in presenza di trasferimento di residenza.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha infatti motivato la decisione dicendo che “occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo”. Inoltre, la legge statuisce espressamente che, ai fini del pagamento IMU, per abitazione principale si debba indetendere “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano comeunica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiaredimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.