Le agevolazioni prima casa under 36 spettano anche in caso di acquisto di immobile all’asta. Dunque, il fatto che la proprietà è trasferita in seguito a specifica procedura giudiziale non è da ostacolo alle agevolazioni. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 808 di ieri.
In tal modo, viene ribadito quanto già chiarito dal Fisco con la circolare n° 12/2021.
Le agevolazioni prima casa under 36
Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha introdotto una specifica agevolazioni in favore degli under 36 che decidono di acquistare la loro prima casa.
Nello specifico, il suddetto decreto prevede l’esenzione dalle imposte di registro e ipotecaria e catastale, oltre al riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’eventuale IVA corrisposta in relazione all’acquisto.
L’esenzione si applica anche all’imposta sostituiva dovuta sul mutuo acceso per l’acquisto.
L’agevolazione opera in favore dei giovani acquirenti di una “prima casa” con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui e che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.
Dunque, per gli under 36 non sono dovute le imposte agevolate previste per l’acquisto della prima casa (nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986).
Si ricorda che, in applicazione delle agevolazioni prima casa ordinarie, se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente versa: imposta di registro al 2% (anziché 9%) con un minimo di 1.000 euro; imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro. Non è dovuta l’imposta di bollo. In caso di trasferimento soggetto ad Iva, il contribuente paga: le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all’imposta di bollo per 230 euro.
Agevolazione anche per gli immobili all’asta. La risposta n° 808 del 13 dicembre 2021
Proprio sulle agevolazioni prima casa under 36 si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 808 di ieri.
L’agenzia delle entrate da parere positivo.
Nello specifico, il fatto che l’immobile sia acquistato all’asta, non è da ostacolo alla spettanza delle agevolazioni. Tale interpretazione era già stato fornita dall’Agenzia delle entrate in riferimento all’applicazione delle agevolazioni prima casa ordinarie.
Si veda a tal fine la risoluzione n° 38/E 2021.
Inoltre, le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per l’agevolazione in commento sono rese dalla parte interessata, generalmente, nelle more del giudizio, affinché le stesse possano risultare nel provvedimento giudiziale (decreto di trasferimento). Dette dichiarazioni potranno essere rese anche in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell’atto (cfr. risoluzione n. 38/E del 2021 citata e circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, par. 9).